Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36002/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso delle somme versate, nel periodo 5 ottobre 2006 - 14 marzo 2007, a titolo di tributi speciali catastali e tasse ipotecarie per ottenere gli elenchi dei soggetti presenti nelle formalità iscritte e trascritte in un dato giorno. La società sosteneva che la tariffa applicata fosse illegittima perché contrastante con l'art. 6 della direttiva 2003/98/CE e con la relativa disciplina interna, e chiedeva quindi la restituzione di quanto pagato. Con un unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione di legge, lamentando che la CTR avesse negato l'applicazione diretta della direttiva e avesse respinto la domanda di rimborso. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che la disciplina europea invocata non fosse direttamente applicabile alla fattispecie perché l'art. 6 della direttiva 2003/98/CE non ha carattere self-executing, non essendo sufficientemente preciso e incondizionato quanto ai criteri di calcolo dei costi e del congruo utile. Inoltre ha osservato che, nel caso concreto, la società non aveva dedotto né provato di essere stata autorizzata al riutilizzo commerciale dei dati ipocatastali, sicché la domanda di rimborso riguardava somme dovute per l'accesso al servizio informativo e non corrispettivi per un riutilizzo commerciale autorizzato. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito; le spese sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La direttiva europea sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico non può essere applicata direttamente dal giudice interno se la disposizione invocata non stabilisce in modo preciso e incondizionato i criteri di determinazione dei costi e dell'utile.
  • Quando la disciplina nazionale vigente al tempo dei fatti distingue tra accesso ai dati pubblici e riutilizzo commerciale, chi chiede il rimborso delle somme versate deve allegare e provare che il pagamento riguardava un'effettiva autorizzazione al riutilizzo, non il semplice accesso al servizio informativo.
  • La non corretta trasposizione di una direttiva può rilevare solo nei limiti in cui la norma europea sia self-executing; in difetto, il giudice non può disapplicare la normativa interna sulla base della sola direttiva.
  • In materia di tariffe per dati pubblici, la censura sulla sproporzione economica deve confrontarsi con il concreto titolo del pagamento e con il regime legale applicabile al momento del versamento.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.