Cassazione Civile, Ordinanza n. 36002/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso delle somme versate, nel periodo 5 ottobre 2006 - 14 marzo 2007, a titolo di tributi speciali catastali e tasse ipotecarie per ottenere gli elenchi dei soggetti presenti nelle formalità iscritte e trascritte in un dato giorno. La società sosteneva che la tariffa applicata fosse illegittima perché contrastante con l'art. 6 della direttiva 2003/98/CE e con la relativa disciplina interna, e chiedeva quindi la restituzione di quanto pagato. Con un unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione di legge, lamentando che la CTR avesse negato l'applicazione diretta della direttiva e avesse respinto la domanda di rimborso. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che la disciplina europea invocata non fosse direttamente applicabile alla fattispecie perché l'art. 6 della direttiva 2003/98/CE non ha carattere self-executing, non essendo sufficientemente preciso e incondizionato quanto ai criteri di calcolo dei costi e del congruo utile. Inoltre ha osservato che, nel caso concreto, la società non aveva dedotto né provato di essere stata autorizzata al riutilizzo commerciale dei dati ipocatastali, sicché la domanda di rimborso riguardava somme dovute per l'accesso al servizio informativo e non corrispettivi per un riutilizzo commerciale autorizzato. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito; le spese sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 direttiva 2003/98/CE
non è direttamente applicabile perché non contiene criteri sufficientemente precisi e incondizionati per il calcolo di costi e utile; disciplina il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, non le somme dovute per l'accesso ordinario a servizi pubblici
art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2006
norma di salvaguardia che faceva salve le disposizioni speciali sulla riutilizzazione commerciale dei documenti catastali e ipotecari
art. 1, commi 367-371, L. n. 311/2004
introduceva il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati catastali e ipotecari, salvo eccezioni convenzionali, e prevedeva comunque il pagamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie
art. 1, comma 370, L. n. 311/2004
prevedeva il pagamento dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie anche in caso di riutilizzazione commerciale autorizzata o abusiva
art. 1, comma 371, L. n. 311/2004
consentiva in via eccezionale la riutilizzazione commerciale solo mediante specifiche convenzioni con l'Agenzia del Territorio
art. 44, comma 1, L. n. 96/2010
ha abrogato l'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2006
art. 5, comma 4-bis, d.l. n. 70/2011 conv. L. n. 106/2011
ha abrogato l'art. 1, comma 367, L. n. 311/2004
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La direttiva europea sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico non può essere applicata direttamente dal giudice interno se la disposizione invocata non stabilisce in modo preciso e incondizionato i criteri di determinazione dei costi e dell'utile.
- Quando la disciplina nazionale vigente al tempo dei fatti distingue tra accesso ai dati pubblici e riutilizzo commerciale, chi chiede il rimborso delle somme versate deve allegare e provare che il pagamento riguardava un'effettiva autorizzazione al riutilizzo, non il semplice accesso al servizio informativo.
- La non corretta trasposizione di una direttiva può rilevare solo nei limiti in cui la norma europea sia self-executing; in difetto, il giudice non può disapplicare la normativa interna sulla base della sola direttiva.
- In materia di tariffe per dati pubblici, la censura sulla sproporzione economica deve confrontarsi con il concreto titolo del pagamento e con il regime legale applicabile al momento del versamento.
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