Cassazione Civile, Ordinanza n. 04375/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un esercizio commerciale riconducibile a una coppia coniugata in crisi. Il primo soggetto aveva agito davanti al Tribunale chiedendo: il riconoscimento dell’esistenza di un’impresa familiare relativa alla comune gestione dell’attività; la condanna dell’altra parte al pagamento del 49% degli utili; il trasferimento dell’azienda ex art. 2932 c.c.; il riconoscimento della qualità di socio; il risarcimento dei danni. A fondamento delle domande deduceva che, negli accordi contenuti nel ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, era previsto il trasferimento a suo favore dell’azienda commerciale, e che aveva iniziato a versare delle quote mensili, ma il ricorso congiunto di divorzio non era andato a buon fine per la mancata comparizione della controparte. La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto e proponeva domanda riconvenzionale per il riconoscimento della propria proprietà dell’esercizio commerciale e per il pagamento di somme asseritamente dovute. Il Tribunale rigettava o dichiarava inammissibili le domande attoree, accoglieva la riconvenzionale, riconosceva la proprietà dell’azienda in capo alla convenuta e disponeva la restituzione, quindi procedeva alla regolazione contabile dei rapporti dare-avere, con condanna finale dell’attore al pagamento di una somma risultante dalla compensazione. In appello, il soccombente principale contestava l’inammissibilità e il rigetto delle proprie domande, l’esistenza della condizione sospensiva dell’accordo di cessione, la statuizione sulle somme prelevate da un conto corrente, il diniego della società di fatto, l’inammissibilità per tardività della domanda di impresa familiare, la gestione dell’istruttoria e la valutazione della c.t.u.; la controparte proponeva appello incidentale limitato alla sentenza definitiva. La Corte d’appello rigettava entrambe le impugnazioni. In Cassazione il ricorrente articolava otto motivi: violazione dell’art. 342 c.p.c. per la ritenuta inammissibilità di parti dell’appello; violazione di legge sulla qualificazione come nuova della domanda relativa al trasferimento dell’azienda; violazione di legge sulla restituzione delle somme prelevate dal conto corrente; violazione di legge sulla prova della società di fatto; violazione di legge sull’impresa familiare e sulla competenza del giudice del lavoro; tardività della memoria di replica della controparte; violazione di legge per l’omesso svolgimento di attività istruttoria; omesso esame del fatto storico decisivo relativo alla chiamata del c.t.u. a chiarimenti. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata; ha inoltre osservato, per completezza, che tutti i motivi sarebbero comunque stati inammissibili o infondati, perché formulati in modo non conforme all’art. 366 c.p.c., inconferenti rispetto alla ratio decidendi o diretti a sollecitare un nuovo esame del merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché il ricorrente non ha depositato la copia notificata della sentenza impugnata e la prova della notificazione non risultava nella disponibilità del Collegio. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. In motivazione la Corte ha aggiunto che, comunque, gli otto motivi sarebbero stati tutti inammissibili o infondati: il primo perché la Corte d’appello, pur qualificando inammissibile gran parte dell’appello, lo aveva comunque esaminato nel merito; il secondo perché la Corte territoriale aveva correttamente rilevato la novità della domanda ed era stata censurata solo una delle rationes decidendi; gli altri perché diretti a ottenere una diversa valutazione del merito, privi di specificità o irrilevanti rispetto al giudicato o alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Norme richiamate
richiamato come fondamento della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre; la Corte d’appello ha ritenuto che l’accordo fosse condizionato allo scioglimento del matrimonio e quindi inefficace per mancato avveramento della condizione sospensiva.
richiamato per censurare la declaratoria di inammissibilità dell’appello; la Cassazione osserva che la doglianza non coglie la decisione di merito, poiché l’appello era stato comunque esaminato.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
norma evocata per denunciare violazioni di legge in più motivi del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
evocato per dedurre l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la censura è ritenuta inammissibile.
richiamato dalla Corte per rilevare la non conformità tecnica dei motivi di ricorso ai requisiti di specificità e autosufficienza.
art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.
richiamato per la carenza di indicazione specifica degli atti e documenti su cui i motivi si fondavano.
art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c.
la Corte ne esclude l’applicazione sanzionatoria di improcedibilità quando la copia notificata sia comunque nella disponibilità del giudice; nel caso concreto però tale disponibilità non risultava.
richiamato con riferimento alla produzione della documentazione da parte del controricorrente nel termine previsto.
richiamato per individuare il termine breve per impugnare decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
base per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancanza del deposito della copia notificata della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso quando la prova della notificazione non sia comunque acquisita agli atti o nella disponibilità del Collegio.
- La declaratoria di inammissibilità di gran parte di un appello non esclude che il giudice di merito possa esaminarlo anche nel merito; una censura che ignori tale assetto decisorio non coglie la ratio della sentenza.
- La domanda nuova è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio di merito; per contrastare utilmente la relativa statuizione occorre specificamente dimostrare che la domanda non sia nuova e confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un nuovo giudizio di merito: censure che mirano a una diversa valutazione delle prove, senza denunciare un reale vizio di legittimità, sono inammissibili.
- Le doglianze su attività istruttoria, consulenza tecnica e chiamata del consulente a chiarimenti sono inammissibili quando si risolvono in richieste di rivalutazione discrezionale del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito.
- Le censure devono essere specifiche, autosufficienti e pertinenti alla motivazione effettiva della sentenza impugnata; la mancata indicazione puntuale degli atti e la mancata presa di posizione su una ratio decidendi autonoma rendono il motivo inammissibile.
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