Cassazione Civile, Ordinanza n. 12280/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato sia la loro condanna, quali fideiussori di una società debitrice, al pagamento della somma garantita, sia la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore della vendita dell'unico immobile di loro proprietà effettuata in favore del figlio. Sul piano processuale, la Corte di cassazione è stata investita di tre motivi. Con il primo si denunciava la violazione dell'art. 1957 c.c., sostenendo che la banca non si fosse attivata giudizialmente entro il termine semestrale e che una mera diffida stragiudiziale non fosse sufficiente a evitare la decadenza del creditore; si contestava inoltre che il creditore avesse trascurato di coltivare il recupero del credito. Con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell'art. 1957 c.c., censurando l'interpretazione della clausola fideiussoria e la lettura della deroga pattizia alla decadenza. Con il terzo motivo si lamentava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata la sussistenza del credito e, soprattutto, la scientia damni in capo al beneficiario dell'atto dispositivo sulla base di presunzioni non conformi ai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato la clausola di pagamento "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta" contenuta nella fideiussione, clausola idonea a derogare all'art. 1957 c.c. nel senso che, entro il termine semestrale, è sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento al garante, senza necessità di promuovere un'azione giudiziale. Ha inoltre osservato che la censura sulla mancata coltivazione del credito e sul tempo intercorso tra le diffide sollecitava una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del ragionamento presuntivo del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di cassazione e al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria può essere derogata pattiziamente; in presenza di clausola di pagamento a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, l'onere di tempestiva attivazione può essere soddisfatto dalla sola richiesta stragiudiziale al garante entro il termine semestrale, senza necessità di azione giudiziale.
art. 360, n. 3, c.p.c.
la denuncia di violazione di legge non può risolversi nella mera contrapposizione della propria lettura dei fatti a quella accolta dal giudice di merito.
art. 360-bis c.p.c.
è stato richiamato come base dell'inammissibilità del primo motivo, in quanto la questione era già risolta da principi consolidati di legittimità.
artt. 1362 e ss. c.c.
l'interpretazione della clausola contrattuale deve seguire i canoni ermeneutici legali e la censura deve indicare specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
art. 1363 c.c.
la clausola di pagamento a prima richiesta, letta sistematicamente, rende il rinvio all'art. 1957 c.c. riferibile al solo termine semestrale, evitando contraddizioni tra le pattuizioni.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la doglianza di nullità della sentenza è inammissibile se, in realtà, mira a contestare la valutazione del materiale probatorio e del ragionamento del giudice di merito.
art. 2729 c.c.
la censura sulle presunzioni è ammissibile solo se attacca l'insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nel ragionamento seguito dal giudice, non se mira a una diversa lettura dei fatti.
art. 360, n. 4, c.p.c.
il vizio di nullità processuale non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito della controversia.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
i ricorrenti sono stati condannati al pagamento di somme per responsabilità aggravata, oltre alle spese di lite, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella fideiussione che preveda il pagamento "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", l'art. 1957 c.c. può risultare derogato: ai fini della conservazione della garanzia è sufficiente che il creditore indirizzi al fideiussore una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale.
- La clausola di pagamento immediato del garante deve essere letta in modo sistematico con l'eventuale richiamo all'art. 1957 c.c., così da evitare un'interpretazione contraddittoria che subordinerebbe l'obbligo "a prima richiesta" all'instaurazione di un giudizio.
- La censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se indica specificamente quali regole interpretative siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta proporre una diversa lettura del contratto.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge o di nullità della sentenza in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o delle presunzioni operate dal giudice di merito.
- La critica al ragionamento presuntivo è veicolabile come violazione dell'art. 2729 c.c. solo quando si contesti l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nella costruzione logica della presunzione, non quando si chieda una diversa ricostruzione del fatto.
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