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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29568/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano una mera reiterazione di quelli già esaminati e disattesi in appello, privi della necessaria specificità perché non idonei a confutare la motivazione della decisione impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva condannato l'imputato per avere portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico e una mazza da baseball in metallo, ritenendo non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la gravità della condotta era stata valutata in modo astratto: gli oggetti avevano natura diversa e non equivoca, le modalità concrete del trasporto non evidenziavano un pericolo concreto, e il riferimento al luogo del fermo (in autostrada) e alla presumibile percorrenza di un lungo tratto era congetturale. La Corte di cassazione ha tuttavia osservato che il ricorso non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse censure già dedotte in appello, senza evidenziare manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per porto fuori dell'abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico e di una mazza da baseball in metallo.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato dalla difesa per sostenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale ne aveva escluso l'applicazione ritenendo complessivamente grave la condotta, e la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo che contestava tale valutazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato solo in via implicita dalla doglianza sulla erronea applicazione della legge penale e sui vizi motivazionali; il ricorso non ha però dedotto in modo specifico manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica alla negata particolare tenuità del fatto non può risolversi in una diversa valutazione astratta degli elementi fattuali, ma deve evidenziare uno specifico vizio della motivazione, come manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
  • Ai fini dell'apprezzamento della particolare tenuità del fatto, il giudice di merito può valorizzare complessivamente la capacità offensiva degli oggetti portati, le modalità del trasporto e il contesto concreto della condotta.
  • La mera prospettazione di una lettura alternativa delle circostanze di fatto non è sufficiente a fondare il ricorso per cassazione quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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