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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04271/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un programma di recupero urbano approvato da un comune, con assegnazione dell'area di intervento a una società convenzionata per la realizzazione diretta del piano e per l'espletamento delle operazioni espropriative sui terreni interessati. Tra tali terreni vi erano quelli di alcuni proprietari privati. Il comune immise nel possesso i terreni ma non emise poi il decreto di esproprio, nonostante l'irreversibile trasformazione dei luoghi. I proprietari agirono davanti al giudice amministrativo ottenendo in primo grado l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione e la condanna solidale della società e del comune al risarcimento dei danni. In appello la società chiese anche la rideterminazione della percentuale di responsabilità tra sé e il comune; il giudice di secondo grado dichiarò tale domanda inammissibile perché nuova, essendo stata proposta solo in appello e non essendo stata oggetto di decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c., deducendo un unico motivo di violazione di legge e diniego di giustizia: ha sostenuto che il giudice amministrativo, dichiarando inammissibile la domanda di riparto interno delle responsabilità, avrebbe sostanzialmente rifiutato di decidere sul merito della controversia, costringendo le parti ad avviare nuovi giudizi e frustrando i principi di effettività della tutela e ragionevole durata del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla novità in appello della domanda di rideterminazione delle percentuali di responsabilità tra società e comune. Inoltre, ha affermato che il motivo, pur formalmente prospettato come diniego di giustizia o eccesso di potere giurisdizionale, in realtà si risolveva nella denuncia di un errore interpretativo o di applicazione delle norme processuali da parte del giudice amministrativo, censura non riconducibile ai limiti esterni della giurisdizione sindacabili ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione consente il controllo soltanto sui limiti esterni della giurisdizione, non sulle valutazioni di merito o sulle interpretazioni di norme processuali e sostanziali compiute dal giudice amministrativo.

  • art. 362 c.p.c.

    Viene richiamato come base del ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo solo nei casi di motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non vi ravvisa una violazione idonea a integrare un diniego di giustizia o un eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del preteso diniego di giustizia, ma la Corte non ritiene che la questione concerna un rifiuto assoluto di decidere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Consiglio di giustizia amministrativa è ammissibile solo per violazioni del limite esterno della giurisdizione, non per errori di interpretazione o applicazione di norme processuali o sostanziali.
  • Non integra diniego di giustizia la decisione del giudice amministrativo che dichiari inammissibile, perché nuova, una domanda proposta per la prima volta in appello; tale statuizione attiene ai limiti interni della giurisdizione.
  • La censura di eccesso di potere giurisdizionale deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • L'errore in iudicando o in procedendo del giudice amministrativo, anche se prospettato come grave o radicale, non è di per sé sindacabile in sede di ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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