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Sentenza

Sentenza del 28/07/2022 n. 23615 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava un avviso di pagamento per accise relativo a un ammanco di 1.265,30 ettanidri di alcoli anidri sottratti dal deposito fiscale in regime di sospensione d'imposta, denunciato come furto. La contribuente deduceva l'illegittima emissione dell'atto "ante tempus" (violazione L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7) e la prescrizione del credito tributario; nel merito contestava altresì la mancata concessione dell'abbuono previsto dall'art. 4 TUA. In primo e secondo grado l'Ufficio aveva ottenuto rigetto, ritenendo sussistenti ragioni d'urgenza per l'emissione dell'atto e che la pendenza del procedimento penale sospendesse la procedura di riscossione fino al decreto di archiviazione, nonché escludendo l'abbuono perché la società non avrebbe adottato cautele sufficienti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al motivo relativo alla prescrizione (ottavo motivo), assorbendo gli altri motivi. Ha ritenuto che per prodotti in regime di sospensione d'imposta il credito per accisa diviene esigibile al momento dell'accertamento dello svincolo irregolare/immisione in consumo (e non resta sospeso per la mera pendenza del procedimento penale), e che l'Ufficio ha notificato l'avviso oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 15 TUA. Inoltre la Corte ha confermato il principio secondo cui l'art. 4 TUA (abbuono per perdite non imputabili) non si applica automaticamente al furto salvo prova di circostanze estranee, imprevedibili e inevitabili o della distruzione del bene. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della società contribuente, dichiarando compensate le spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 4, comma 1

    qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile

    La Corte evidenzia che l'art. 4 TUA disciplina l'abbuono per perdite/distruzioni non imputabili al depositario, ma nel caso di prodotti in regime di sospensione d'imposta il beneficio non spetta automaticamente per il furto se non è provata la distruzione o circostanze estranee alla sfera imprenditoriale (forza maggiore/caso fortuito).

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 15

    Il termine prescrizionale quinquennale per i diritti di accisa decorre dalla data di esigibilità dell'imposta: nel caso di prodotti in sospensione d'imposta tale momento coincide con l'immissione in consumo/accertamento dello svincolo irregolare. La mera pendenza del procedimento penale non sospende la prescrizione salvo fattispecie di occultamento doloso o esercizio dell'azione penale che interrompa la prescrizione.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 12, comma 7

    Il ricorso contestava l'emissione ante tempus dell'atto; la Corte ha comunque chiarito che l'eccezione di emissione 'ante tempus' per ragioni di urgenza va valutata restrittivamente e non può giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva oltre i termini di prescrizione stabiliti dalla disciplina delle accise.

  • Codice civile - art. 2935

    L'art. 2935 c.c. (decorso della prescrizione) non trova applicazione come causa automatica di sospensione per la semplice pendenza di un procedimento penale: la Corte ricorda che la mera pendenza non è causa impeditiva del decorso della prescrizione della pretesa tributaria, salvo gli specifici casi indicati dalla giurisprudenza (es. occultamento doloso).

  • Cassazione (giurisprudenza richiamata) e Corte di Giustizia UE

    La Corte richiama orientamenti della Corte di Giustizia (C-81/15; C-95/19; C-314/07) secondo cui il depositario in regime sospensivo è tenuto al pagamento delle accise in presenza di irregolarità salvo prova di circostanze estranee e inevitabili; ciò informa l'interpretazione restrittiva dell'art. 4 TUA.

Massime di principio

  • Per prodotti soggetti ad accisa detenuti in deposito fiscale in regime di sospensione d'imposta, il depositario è generalmente responsabile per ammanchi/irregolarità e l'abbuono dell'imposta (art. 4 TUA) è escluso salvo prova della distruzione del bene o dell'esistenza di circostanze imprevedibili e inevitabili (forza maggiore/caso fortuito) estranee alla sfera imprenditoriale.
  • Il termine di prescrizione per le accise decorre dal momento di esigibilità dell'imposta: per beni in regime di sospensione ciò corrisponde all'accertamento dello svincolo irregolare o all'immissione in consumo, non dalla conclusione del procedimento penale (salvo che l'azione penale sia promossa e interrompa la prescrizione o vi sia occultamento doloso).
  • La mera pendenza di un procedimento penale o un decreto di archiviazione non sospendono automaticamente la prescrizione del credito tributario; l'amministrazione non può differire indefinitamente l'esazione invocando la pendenza penale se non sussistono gli specifici presupposti di legge o comportamenti dolosi del contribuente.
  • Le eccezioni procedurali (emissione ante tempus, nullità di atti amministrativi o vizi di motivazione/informazione) devono essere valutate, ma possono risultare assorbite dalla declaratoria di prescrizione: in casi simili è opportuno valutare preventivamente la decorrenza dei termini prescrizionali prima di insistere su questioni formali.
  • Onere della prova: il contribuente che invoca l'abbuono o la forza maggiore deve fornire prova convincente della distruzione del bene o dell'evento imprevedibile/inevitabile; in assenza di tale prova la responsabilità e la conseguente esigibilità dell'accisa restano a carico del depositario.

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