Sentenza del 28/07/2022 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento con adesione - la definizione con adesione da parte della sostituta non preclude i diritti in capo alla sostituita che era la destinataria ultima e la vera incisa della pretesa - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
T. PLC ha chiesto il rimborso delle ritenute operate e riversate in Italia sulla remunerazione per canoni di licenza (royalties) percepiti dalla controllante estera, ritenendo che tali canoni fossero esenti ai sensi dell'art. 26‑quater del DPR n. 600/1973 (attuazione Direttiva 2003/49/CE). Le ritenute erano state versate da T. SPA (sostituto d'imposta), che aveva definito la contestazione con adesione e versato le somme. L'Agenzia ha negato il rimborso ritenendo che l'accertamento definito con adesione della sostituta avesse cristallizzato i rapporti e precluso istanze di rimborso anche al sostituito; ha inoltre contestato la completezza della documentazione comprovante i requisiti dell'art. 26‑quater (certificati di residenza fiscale, documentazione bancaria, prova dell'effettiva imposizione all'estero). T. PLC sosteneva invece che l'adesione della sostituta vincola solo le parti che hanno partecipato all'accordo e non preclude i diritti del sostituito, e che aveva fornito adeguata documentazione (fatture, movimenti bancari, certificati di residenza e dichiarazioni fiscali inglesi) per dimostrare i requisiti richiesti dalla Direttiva/ art. 26‑quater.
La decisione
Il giudice d'appello ha accolto l'appello di T. PLC. Ha ritenuto che l'accertamento definito con adesione vincoli soltanto le parti che hanno partecipato all'accordo (la sostituta) e non può automaticamente precludere i diritti di terzi non intervenuti nel sinallagma (la sostituita). Ha inoltre valutato sufficienti le prove documentali prodotte da T. PLC (fatture, documentazione bancaria, certificati di residenza fiscale e dichiarazioni che dimostrano l'assoggettamento alla Corporation Tax nel Regno Unito) e ha riconosciuto che ricorrevano i presupposti dell'art. 26‑quater DPR n. 600/1973. Di conseguenza ha condannato l'Agenzia delle Entrate al rimborso richiesto e al pagamento delle spese di giudizio (quantificate in sentenza).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218/1997
art. 2, comma 3: "L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio"
L'accertamento con adesione è intangibile per le parti che hanno aderito; tuttavia la sentenza ha interpretato tale intangibilità come limitata ai soggetti che hanno materialmente partecipato all'accordo, senza estendere automaticamente gli effetti preclusivi a terzi (il sostituito) che non hanno aderito.
DPR n. 600/1973
art. 26‑quater (attuazione Direttiva 2003/49/CE)
Stabilisce il regime di esenzione/condizioni per l'esenzione dalle ritenute sui canoni tra imprese correlate di Stati UE. Il tribunale ha ritenuto che, dimostrati i requisiti (holding period, partecipazione, residenza fiscale e assoggettamento a imposta equivalente nello Stato estero, prova dei flussi finanziari), il diritto al rimborso spetta al beneficiario estero anche se le ritenute sono state versate dalla sostituta in adesione.
DPR n. 602/1973
Prevede solidarietà passiva tra sostituto e sostituito qualora il sostituto non effettui le ritenute e i versamenti. La sentenza osserva che tale solidarietà assume rilievo esecutivo quando il sostituto resta insolvente; se il sostituto ha versato quanto concordato mediante adesione, la solidarietà non può essere invocata per impedire il rimborso al sostituito.
DPR n. 602/1973
Regola le ipotesi di rimborso (errore materiale, duplicazione, inesistenza dell'obbligo). La Corte ha ritenuto che il rimborso chiesto non si basava su art. 38 (errore materiale) ma sul diritto derivante dall'art. 26‑quater; pertanto il richiamo all'art. 38 non era pertinente per giustificare il diniego.
L. n. 241/1990 e L. n. 212/2000
art. 3 L. 241/1990; artt. 7 e 10 L. 212/2000
Norme sul procedimento amministrativo e motivazione degli atti e sul diritto all'affidamento. La sentenza ha ritenuto che la motivazione del provvedimento di diniego fosse sufficientemente comprensibile e che il presunto legittimo affidamento non fosse stato ingenerato dagli atti della Direzione regionale coinvolta.
DPR n. 600/1973
art. 64, co. 1 (sostituzione)
Disciplina la fattispecie del sostituto d'imposta; la sentenza richiama il concetto di sostituzione ma distingue gli effetti dell'adesione del sostituto rispetto ai diritti del sostituito.
Massime di principio
- L'accertamento definito con adesione vincola essenzialmente le parti che hanno preso parte all'accordo (generalmente il sostituto che ha aderito) e non estende automaticamente le preclusioni processuali e sostanziali ai terzi non intervenuti (il sostituito) che possono chiedere il rimborso se provano il proprio diritto.
- Se il sostituto ha versato le somme in adesione all'accertamento, l'art. 35 (solidarietà tra sostituto e sostituito) non può essere utilizzato per precludere ex ante il diritto del sostituito al rimborso; la solidarietà è rilevante soprattutto in chiave esecutiva quando il sostituto risulti insolvente o non abbia pagato.
- Il beneficiario estero che invoca l'esenzione prevista dall'art. 26‑quater/Direttiva 2003/49 deve documentare i requisiti (certificato di residenza fiscale, prova dei flussi finanziari, documentazione che attesti l'assoggettamento a imposta equivalente nello Stato di residenza). Documenti quali fatture, documentazione bancaria, certificati di residenza e dichiarazioni fiscali estere sono strumenti idonei a soddisfare l'onere probatorio, salvo specifiche carenze puntualmente motivate dall'Amministrazione.
- La definizione con adesione non esclude in assoluto la possibilità per il sostituito di esercitare rimedi a tutela del proprio diritto soggettivo: la valutazione sulla compatibilità tra adesione e diritto al rimborso dipende dalla situazione di fatto (chi ha effettivamente pagato, se il requisito dell'inesistenza dell'obbligo sussiste, ecc.).
- Le eccezioni procedurali (motivazione, legittimo affidamento) devono essere valutate nel loro concreto impatto sulla possibilità di difesa del contribuente; vizi formali possono essere superati quando l'atto abbia comunque permesso al destinatario di esercitare appieno il diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 lug 2022Sentenza del 28/07/2022 n. 5645 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 28 lug 2022Sentenza del 28/07/2022 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 28 lug 2022Sentenza del 28/07/2022 n. 929 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 28 lug 2022Sentenza del 28/07/2022 n. 2392 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 28 lug 2022Sentenza del 28/07/2022 n. 2408 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 28 lug 2022Sentenza del 28/07/2022 n. 23615 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →