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Sentenza

Sentenza del 28/07/2022 n. 929 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di liquidazione e sanzioni relativi a due atti notarili collegati: in particolare l'atto di avveramento di condizione risolutiva che ha determinato il ritorno della proprietà di immobili dal mandatario (SEMPRONIA) al mandante (CAIO). L'Amministrazione contestava che tale 'trasferimento di ritorno' costituisce un effettivo trasferimento reale soggetto alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (2% e 1% sulla base imponibile indicata, pari a €94.000), mentre il notaio/contribuente sosteneva la neutralità dell'operazione e l'insufficienza/mancanza di motivazione dell'atto impositivo nonché l'erronea applicazione delle imposte in misura proporzionale.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha integralmente riformato la sentenza di primo grado che aveva invece annullato gli avvisi. I giudici d'appello hanno ritenuto che il secondo atto abbia determinato il ritorno della proprietà a CAIO e che tale effetto reale comporti la necessità del pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (calcolo dell'Ufficio: imposta ipotecaria €1.880 e catastale €940, totale €2.620, oltre alle imposte indicate). Sono state inoltre respinte le censure sull'insufficienza della motivazione dell'avviso, ritenuto invece adeguato a consentire l'esercizio del diritto di difesa. Le spese di entrambi i gradi sono integralmente compensate, ex art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Richiamato ai fini procedurali per rimando degli atti e documenti; uso procedurale nella motivazione della sentenza di primo grado.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato ai fini procedurali per la sintesi e richiamo documentale nella sentenza.

  • d.lgs. 347/1990 (norme imposte ipotecarie e catastali)

    Interpretato nel senso che le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale (2% e 1%) sui trasferimenti immobiliari; il 'trasferimento di ritorno' è qualificato come trasferimento imponibile ai sensi delle norme suddette.

  • d.lgs. 546/1992

    Consentita la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in considerazione dell'alternanza di pronunce e della natura interpretativa della controversia.

Massime di principio

  • L'avveramento di una condizione risolutiva che determina il ritorno della proprietà al disponente deve essere valutato come un'effettiva operazione di trasferimento ai fini delle imposte ipotecarie e catastali: il fatto che l'atto dichiari assenza di efficacia retroattiva non esclude l'effetto reale e la conseguente imposta proporzionale.
  • Se un precedente trasferimento ha prodotto variazioni nelle iscrizioni dei registri immobiliari (trasferimento al mandatario), l'atto successivo che riporta la proprietà al disponente comporta di regola variazioni ulteriori nei registri e dunque presume l'applicazione delle imposte ipocatastali proporzionali.
  • L'uso di un mandato senza rappresentanza che abbia comportato il trasferimento formale della proprietà può incidere su benefici fiscali (es. agevolazioni 'prima casa'); la successiva riacquisizione del bene dal mandante può configurare un'ulteriore operazione tassabile.
  • Una controversia di natura interpretativa sui presupposti impositivi può giustificare la compensazione delle spese di giudizio se vi è alternanza di pronunce e questioni non univoche.
  • Quanto all'atto impositivo, esso deve indicare chiaramente i presupposti della pretesa e gli elementi essenziali per consentire al contribuente di difendersi; se ciò è rispettato la motivazione è considerata sufficiente.

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