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Sentenza

Sentenza del 28/07/2022 n. 2408 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

PROVA CIVILE - Documentale (prova) - Riproduzioni meccaniche - stampa di un originale scannerizzato - Disconoscimento - Effetti ex art. 215, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

si discuteva se la stampa di un documento ottenuto da scansione debba considerarsi riproduzione meccanica ai sensi dell'art. 2712 c.c. e se il suo disconoscimento produca gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. (ossia l'impossibilità di utilizzazione della scrittura quando non richiesta o negativa la verificazione). La questione riguardava la rilevanza probatoria della stampa e le conseguenze del disconoscimento effettuato dalla resistente

La decisione

la Corte ha ritenuto che la stampa di un originale scannerizzato rientra tra le riproduzioni informatiche/mezzi di riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c.; tuttavia il disconoscimento di tale stampa, pur dovendo essere chiaro, circostanziato ed esplicito, non determina automaticamente gli effetti sanzionatori dell'art. 215, comma 2, c.p.c. Diversamente dall'ipotesi normativa, il disconoscimento della riproduzione meccanica non impedisce al giudice di accertare la conformità con l'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni e la valutazione di elementi probatori accessori. In sintesi: lo scopo dell'art. 215, comma 2, c.p.c. non si estende automaticamente alle stampe di scannerizzazioni; il documento resta utilizzabile e valutabile dal giudice salvo che non venga esperita verificazione con esito negativo

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    La stampa di un originale scannerizzato è qualificata come riproduzione meccanica/informatica rientrante nell'elencazione non tassativa dell'art. 2712 c.c.; pertanto è riconosciuta come forma di rappresentazione del documento originale

  • art. 215, comma 2, c.p.c.

    Il disconoscimento disciplinato da questa norma, che preclude l'utilizzabilità della scrittura in mancanza di verificazione richiesta o positiva, non trova automaticamente applicazione alla stampa di una riproduzione scannerizzata: il giudice può comunque valutare la conformità all'originale tramite altri mezzi di prova e presunzioni

Massime di principio

  • La stampa di un file derivante da scansione costituisce una riproduzione meccanica/informatica e dunque non è automaticamente equiparata all'originale, ma è ammessa come elemento di prova
  • Il disconoscimento deve essere formulato in modo chiaro, circostanziato ed esplicito: indicare elementi concreti che dimostrino la non corrispondenza tra realtà fattuale e rappresentazione è necessario per rendere efficace il disconoscimento
  • Il semplice disconoscimento di una riproduzione scannerizzata non produce gli effetti impeditivi dell'art. 215, comma 2, c.p.c.: il giudice resta titolato a valutare la scrittura anche mediante altri mezzi di prova (verificazioni, presunzioni, comparazioni tecniche, elementi probatori circostanti)
  • Se si intende ottenere la preclusione dell'utilizzo della scrittura riprodotta, la via più solida è richiedere la verificazione dell'originale (ove possibile) e puntare sull'esito negativo della stessa
  • In mancanza dell'originale, la probatività della stampa scannerizzata può risultare attenuata ma non automaticamente nulla: spetta al giudice valutare il complesso probatorio e la attendibilità della riproduzione

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