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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08658/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di rilascio di alcuni terreni siti in un comune sannita e di risarcimento dei danni per occupazione senza titolo. Il ricorrente assumeva di essere proprietario dei fondi in virtù di un atto notarile di donazione stipulato dal nonno e sosteneva inoltre che la controparte fosse stata già convenuta in un precedente giudizio di usucapione, conclusosi con rigetto della relativa domanda. Il convenuto contestava il titolo dedotto, eccependo la nullità della donazione perché avente ad oggetto un bene futuro. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava il rigetto, ma fondava la nullità della donazione non sulla categoria del bene futuro, bensì sulla mancanza di causa, limitandola ai soli terreni nella disponibilità del convenuto. Nel ricorso per cassazione venivano denunciati: 1) violazione di norme in tema di donazione, usucapione e giudicato esterno, sostenendo che l'atto donativo fosse valido o comunque astrattamente idoneo a fondare l'usucapione abbreviata e che la controparte non avesse interesse ad agire; 2) vizio motivazionale e violazione delle regole di valutazione della prova, per non avere i giudici di merito considerato adeguatamente le testimonianze e la documentazione circa il possesso ultraventennale del dante causa e il possesso per interposta persona; 3) erronea liquidazione delle spese di lite, sia per l'individuazione dello scaglione di valore sia perché, a fronte dell'accoglimento di un motivo di appello, le spese avrebbero dovuto essere parzialmente riviste.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della donazione di bene altrui come nulla per difetto di causa, richiamando il principio nomofilattico secondo cui la nullità è esclusa solo se il donante consapevolmente dispone di bene non proprio, con efficacia obbligatoria dell'atto. Ha inoltre considerato insindacabile in cassazione la valutazione di merito svolta dalla Corte territoriale sul difetto di prova del possesso utile all'usucapione, rilevando che il ricorso mirava in realtà a una nuova valutazione delle prove. Quanto al giudicato esterno, ha osservato che il relativo richiamo non era compiutamente autosufficiente e, comunque, il rigetto della domanda di usucapione proposta da terzo non comporta il riconoscimento della proprietà in capo al convenuto in quel giudizio. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura sulle spese quanto allo scaglione tariffario per difetto di specificità e infondata quella fondata sull'art. 91 c.p.c., perché la soccombenza va valutata sull'esito complessivo della lite. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 771 c.c.

    La Corte ha escluso che la disciplina del bene futuro possa applicarsi analogicamente alla donazione di bene altrui; la nullità dell'atto è stata ricondotta al difetto di causa, non alla sola futura non appartenenza del bene.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato in relazione all'usucapione ventennale, ma il suo presupposto fattuale è stato ritenuto non provato dai giudici di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1159-bis c.c.

    Evocato per sostenere l'usucapione abbreviata dei fondi rustici, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la censura perché mancava la prova del possesso utile e degli altri presupposti fattuali.

  • art. 1159 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che un titolo astrattamente idoneo e trascritto può fondare l'usucapione abbreviata; la Corte non ha accolto la censura perché i presupposti di fatto sono stati esclusi nei giudizi di merito.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità della donazione; la Corte ha confermato la nullità per difetto di causa dell'atto di liberalità avente a oggetto bene altrui, salvo consapevolezza del donante.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato in tema di rilevabilità della nullità; la Corte ha mantenuto ferma la nullità dell'atto di donazione nei limiti accertati dal giudice d'appello.

  • art. 100 c.p.c.

    La censura di difetto di interesse ad agire della controparte è stata ritenuta inconferente, poiché il resistente era convenuto e poi appellato nel giudizio di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è stata esclusa: la norma può essere invocata solo se il giudice dichiara di non dover osservare la regola di giudizio sulle prove o utilizza prove non introdotte dalle parti.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese devono essere commisurate all'esito complessivo della lite; la soccombenza va valutata globalmente e non per singole fasi o motivi accolti in parte.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché non erano specificati i singoli conteggi contestati e le voci tariffarie asseritamente violate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • La donazione di un bene altrui è nulla per difetto di causa, salvo che risulti la consapevolezza del donante circa l'altruità del bene, nel qual caso l'atto può operare come donazione obbligatoria di dare.
  • Ai fini dell'usucapione non basta invocare un titolo astrattamente idoneo: occorre la prova rigorosa dei presupposti di fatto, in particolare del possesso utile per il tempo richiesto dalla legge.
  • Il rigetto di una domanda di usucapione proposta da un terzo non equivale, di per sé, all'accertamento della proprietà in capo al convenuto nel relativo giudizio.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio: il sindacato di legittimità riguarda solo la correttezza giuridica e logica della motivazione, non il merito della ricostruzione fattuale.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non voler applicare la regola del decidere secondo le prove dedotte; non basta contestare la valutazione delle prove raccolte.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile se non indica in modo puntuale i conteggi contestati e le singole voci tariffarie asseritamente violate.
  • La liquidazione delle spese va commisurata alla soccombenza complessiva risultante dall'esito finale della causa, anche se una specifica questione o un singolo motivo sia stato accolto in parte.

Come è indicizzato

MaterieTransazionePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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