Sentenza del 05/03/2025 n. 5915 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Fondazione aveva chiesto il rimborso invocando l’agevolazione dell’art. 6 del D.P.R. 601/1973. L’Agenzia aveva negato il beneficio; la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo provata la natura non lucrativa dell’attività e considerando marginale la partecipazione in UniCredit. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato l’agevolazione, valorizzando i finanziamenti a progetti sociali, culturali e sanitari e l’assenza di poteri di influenza sulla banca. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 6 del D.P.R. 601/1973 e dell’art. 2697 c.c., perché il giudice d’appello avrebbe ritenuto sufficiente la destinazione delle risorse a progetti meritori senza richiedere lo svolgimento diretto dell’attività agevolata e avrebbe trascurato l’onere probatorio della Fondazione circa l’assenza di attività imprenditoriale; omesso esame delle operazioni di cessione di azioni UniCredit e di successivo esercizio dell’opzione in occasione dell’aumento di capitale, rilevanti per valutare la natura della gestione patrimoniale. La Corte ha trattato congiuntamente i motivi, ritenendoli ammissibili e fondati: il contribuente che chiede un rimborso è attore in senso sostanziale e deve provare i presupposti del beneficio; inoltre, per le fondazioni bancarie occorre accertare sia l’effettivo svolgimento, in proprio, delle attività meritorie richieste dalla norma, sia l’assenza di gestione imprenditoriale di partecipazioni o di poteri di controllo o influenza sulle imprese partecipate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà applicare i principi indicati e liquidare le spese del giudizio di cassazione. La decisione non riconosce definitivamente il rimborso né lo esclude: impone un nuovo esame, verificando la concreta attività svolta dalla Fondazione, le operazioni sulle partecipazioni e l’eventuale natura imprenditoriale della gestione.
Norme richiamate
In definitiva la fondazione, libera di perseguire le finalità più ampie previste dalle leggi istitutive e anche di limitarsi a erogare liberalità per tali fini, se invece vuole beneficiare di quanto previsto dall’ art. 6 D.P.R. n. 601/1973 , deve da un lato dimostrare di aver perseguito le più ristrette finalità ivi menzionate, e dall’altro deve perseguirle quale fondazione operativa e non meramente erogativa.
L’agevolazione non spetta per il solo fatto che la Fondazione destini risorse o proventi a finalità sociali. Deve essere provato che essa persegua concretamente e in proprio una delle finalità contemplate dalla norma, anche tramite controllo o supervisione di progetti eseguiti da terzi; inoltre deve essere esclusa una gestione imprenditoriale delle partecipazioni.
La corretta sussunzione della fattispecie nella norma in commento richiede dunque da parte del giudice del merito, in caso di controversia circa la spettanza dell’agevolazione e in particolare della ricorrenza dei relativi presupposti nei confronti di un ente tra quelli sopra descritti, di porre in capo a quest’ultimo l’onere della prova, come vedremo, oltre del concreto perseguimento della finalità sociale contemplata dall’ art. 6 D.P.R. n. 601/1973.
Spetta alla fondazione che invoca il beneficio dimostrare i relativi presupposti, compresi il perseguimento concreto delle finalità agevolate e l’assenza di partecipazioni o poteri idonei a determinare controllo o influenza imprenditoriale. La mera produzione di bilanci o la dichiarazione di finalità non lucrative non è, da sola, sufficiente.
La Corte esclude l’inammissibilità del secondo motivo per doppia conforme: la censura riguarda fatti che non erano stati esaminati nei due gradi di merito, perciò non ricorrono identità della questione di fatto e delle ragioni poste a base delle decisioni.
Art. 12, comma 2, D.Lgs. 153/1999
La disposizione aveva previsto una comparazione legale tra il perseguimento delle attività e dei limiti propri delle fondazioni bancarie e i requisiti dell’agevolazione, ma è stata abrogata. Secondo la decisione, non opera più un automatismo: la spettanza va verificata in base ai requisiti dell’art. 6 del D.P.R. 601/1973.
Art. 3, commi 1 e 4, D.Lgs. 153/1999
Sotto tale profilo è evidente che la fondazione in sé può perseguire finalità più ampie rispetto a quanto previsto dall’art. 6 citato e, in base alle leggi istitutive, può anche essenzialmente concentrarsi sulla distribuzione dei redditi a finalità latamente sociali, come dimostrano le disposizioni di cui all’ art. 3 , co. 1, D.Lgs. n. 153/1999 (secondo cui "è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura ...") o il successivo co. 4 (che disciplina e vincola l’attività erogativa, precisando che le fondazioni "determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi"), ma ciò non implica che automaticamente il rispetto dei più ampi limiti previsti dalla disciplina istitutiva in parola comporti quello della più ristretta finalità e dei presupposti che sono previsti per fruire di un particolare beneficio, qual è appunto quello preveduto dall’ art. 6 , D.P.R. n. 601/1973 .
Le finalità e le regole erogative proprie delle fondazioni bancarie possono essere più ampie dei requisiti della specifica agevolazione fiscale. Il loro rispetto non comporta automaticamente il diritto al beneficio: occorre dimostrare autonomamente i più circoscritti presupposti dell’art. 6.
La corretta sussunzione della fattispecie nella norma in commento richiede dunque da parte del giudice del merito, in caso di controversia circa la spettanza dell’agevolazione e in particolare della ricorrenza dei relativi presupposti nei confronti di un ente tra quelli sopra descritti, di porre in capo a quest’ultimo l’onere della prova, come vedremo, oltre del concreto perseguimento della finalità sociale contemplata dall’ art. 6 D.P.R. n. 601/1973 : - dell’insussistenza di una partecipazione maggioritaria o altrimenti determinante; - dell’insussistenza di obblighi statutari di mantenimento di una partecipazione significativa o di controllo e l’esercizio di poteri di intervento diretto, tramite i propri organi, nel consiglio d’amministrazione della banca; - altre forme di condizionamento come elencate dall’ art. 23 T.U.B.
La valutazione dell’eventuale influenza sulla banca partecipata non si limita alla percentuale azionaria: vanno considerate anche altre forme di condizionamento e di influenza sulla gestione, comprese quelle rilevanti secondo l’art. 23 T.U.B.
Massime di principio
- Chi chiede un rimborso fiscale assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto, specialmente quando invoca un’agevolazione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria.
- Per l’agevolazione dell’art. 6 del D.P.R. 601/1973 non basta destinare utili o risorse a iniziative socialmente meritevoli: l’ente deve svolgere in concreto e in proprio l’attività agevolata. Può avvalersi di terzi per l’esecuzione materiale, purché mantenga un effettivo ruolo di controllo o supervisione sul progetto e sui risultati.
- Le fondazioni bancarie devono documentare, oltre alle attività meritorie, che la gestione delle partecipazioni non abbia carattere imprenditoriale. Vanno esaminati consistenza e ruolo delle partecipazioni, eventuali obblighi statutari, poteri di influenza o controllo, patti e operazioni di acquisto e vendita; la dismissione della partecipazione originaria non esclude automaticamente la natura imprenditoriale se le risorse sono reinvestite in altre imprese.
- La sola veste di fondazione, la non lucratività soggettiva, i bilanci di missione o la prova di erogazioni a scopo sociale non dimostrano automaticamente il diritto all’agevolazione: occorre un accertamento sostanziale dell’attività effettivamente svolta e della gestione del patrimonio.
- La cassazione con rinvio per carente accertamento dei presupposti non equivale a un definitivo diniego del beneficio: il giudice di rinvio deve svolgere le verifiche richieste e decidere nuovamente sulla base delle prove.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 mar 2025Sentenza del 05/03/2025 n. 5905 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 mar 2025Sentenza del 05/03/2025 n. 5908 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 mar 2025Sentenza del 05/03/2025 n. 5909 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 mar 2025Sentenza del 05/03/2025 n. 5910 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 mar 2025Sentenza del 05/03/2025 n. 5911 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 mar 2025Sentenza del 05/03/2025 n. 5912 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →