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Sentenza

Sentenza del 05/03/2025 n. 5915 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione aveva chiesto il rimborso invocando l’agevolazione dell’art. 6 del D.P.R. 601/1973. L’Agenzia aveva negato il beneficio; la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo provata la natura non lucrativa dell’attività e considerando marginale la partecipazione in UniCredit. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato l’agevolazione, valorizzando i finanziamenti a progetti sociali, culturali e sanitari e l’assenza di poteri di influenza sulla banca. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 6 del D.P.R. 601/1973 e dell’art. 2697 c.c., perché il giudice d’appello avrebbe ritenuto sufficiente la destinazione delle risorse a progetti meritori senza richiedere lo svolgimento diretto dell’attività agevolata e avrebbe trascurato l’onere probatorio della Fondazione circa l’assenza di attività imprenditoriale; omesso esame delle operazioni di cessione di azioni UniCredit e di successivo esercizio dell’opzione in occasione dell’aumento di capitale, rilevanti per valutare la natura della gestione patrimoniale. La Corte ha trattato congiuntamente i motivi, ritenendoli ammissibili e fondati: il contribuente che chiede un rimborso è attore in senso sostanziale e deve provare i presupposti del beneficio; inoltre, per le fondazioni bancarie occorre accertare sia l’effettivo svolgimento, in proprio, delle attività meritorie richieste dalla norma, sia l’assenza di gestione imprenditoriale di partecipazioni o di poteri di controllo o influenza sulle imprese partecipate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà applicare i principi indicati e liquidare le spese del giudizio di cassazione. La decisione non riconosce definitivamente il rimborso né lo esclude: impone un nuovo esame, verificando la concreta attività svolta dalla Fondazione, le operazioni sulle partecipazioni e l’eventuale natura imprenditoriale della gestione.

Norme richiamate

  • Art. 6 D.P.R. 601/1973

    In definitiva la fondazione, libera di perseguire le finalità più ampie previste dalle leggi istitutive e anche di limitarsi a erogare liberalità per tali fini, se invece vuole beneficiare di quanto previsto dall’ art. 6 D.P.R. n. 601/1973 , deve da un lato dimostrare di aver perseguito le più ristrette finalità ivi menzionate, e dall’altro deve perseguirle quale fondazione operativa e non meramente erogativa.

    L’agevolazione non spetta per il solo fatto che la Fondazione destini risorse o proventi a finalità sociali. Deve essere provato che essa persegua concretamente e in proprio una delle finalità contemplate dalla norma, anche tramite controllo o supervisione di progetti eseguiti da terzi; inoltre deve essere esclusa una gestione imprenditoriale delle partecipazioni.

  • Art. 2697 c.c.

    La corretta sussunzione della fattispecie nella norma in commento richiede dunque da parte del giudice del merito, in caso di controversia circa la spettanza dell’agevolazione e in particolare della ricorrenza dei relativi presupposti nei confronti di un ente tra quelli sopra descritti, di porre in capo a quest’ultimo l’onere della prova, come vedremo, oltre del concreto perseguimento della finalità sociale contemplata dall’ art. 6 D.P.R. n. 601/1973.

    Spetta alla fondazione che invoca il beneficio dimostrare i relativi presupposti, compresi il perseguimento concreto delle finalità agevolate e l’assenza di partecipazioni o poteri idonei a determinare controllo o influenza imprenditoriale. La mera produzione di bilanci o la dichiarazione di finalità non lucrative non è, da sola, sufficiente.

  • Art. 348-ter c.p.c.

    La Corte esclude l’inammissibilità del secondo motivo per doppia conforme: la censura riguarda fatti che non erano stati esaminati nei due gradi di merito, perciò non ricorrono identità della questione di fatto e delle ragioni poste a base delle decisioni.

  • Art. 12, comma 2, D.Lgs. 153/1999

    La disposizione aveva previsto una comparazione legale tra il perseguimento delle attività e dei limiti propri delle fondazioni bancarie e i requisiti dell’agevolazione, ma è stata abrogata. Secondo la decisione, non opera più un automatismo: la spettanza va verificata in base ai requisiti dell’art. 6 del D.P.R. 601/1973.

  • Art. 3, commi 1 e 4, D.Lgs. 153/1999

    Sotto tale profilo è evidente che la fondazione in sé può perseguire finalità più ampie rispetto a quanto previsto dall’art. 6 citato e, in base alle leggi istitutive, può anche essenzialmente concentrarsi sulla distribuzione dei redditi a finalità latamente sociali, come dimostrano le disposizioni di cui all’ art. 3 , co. 1, D.Lgs. n. 153/1999 (secondo cui "è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura ...") o il successivo co. 4 (che disciplina e vincola l’attività erogativa, precisando che le fondazioni "determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi"), ma ciò non implica che automaticamente il rispetto dei più ampi limiti previsti dalla disciplina istitutiva in parola comporti quello della più ristretta finalità e dei presupposti che sono previsti per fruire di un particolare beneficio, qual è appunto quello preveduto dall’ art. 6 , D.P.R. n. 601/1973 .

    Le finalità e le regole erogative proprie delle fondazioni bancarie possono essere più ampie dei requisiti della specifica agevolazione fiscale. Il loro rispetto non comporta automaticamente il diritto al beneficio: occorre dimostrare autonomamente i più circoscritti presupposti dell’art. 6.

  • Art. 23 T.U.B.

    La corretta sussunzione della fattispecie nella norma in commento richiede dunque da parte del giudice del merito, in caso di controversia circa la spettanza dell’agevolazione e in particolare della ricorrenza dei relativi presupposti nei confronti di un ente tra quelli sopra descritti, di porre in capo a quest’ultimo l’onere della prova, come vedremo, oltre del concreto perseguimento della finalità sociale contemplata dall’ art. 6 D.P.R. n. 601/1973 : - dell’insussistenza di una partecipazione maggioritaria o altrimenti determinante; - dell’insussistenza di obblighi statutari di mantenimento di una partecipazione significativa o di controllo e l’esercizio di poteri di intervento diretto, tramite i propri organi, nel consiglio d’amministrazione della banca; - altre forme di condizionamento come elencate dall’ art. 23 T.U.B.

    La valutazione dell’eventuale influenza sulla banca partecipata non si limita alla percentuale azionaria: vanno considerate anche altre forme di condizionamento e di influenza sulla gestione, comprese quelle rilevanti secondo l’art. 23 T.U.B.

Massime di principio

  • Chi chiede un rimborso fiscale assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto, specialmente quando invoca un’agevolazione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria.
  • Per l’agevolazione dell’art. 6 del D.P.R. 601/1973 non basta destinare utili o risorse a iniziative socialmente meritevoli: l’ente deve svolgere in concreto e in proprio l’attività agevolata. Può avvalersi di terzi per l’esecuzione materiale, purché mantenga un effettivo ruolo di controllo o supervisione sul progetto e sui risultati.
  • Le fondazioni bancarie devono documentare, oltre alle attività meritorie, che la gestione delle partecipazioni non abbia carattere imprenditoriale. Vanno esaminati consistenza e ruolo delle partecipazioni, eventuali obblighi statutari, poteri di influenza o controllo, patti e operazioni di acquisto e vendita; la dismissione della partecipazione originaria non esclude automaticamente la natura imprenditoriale se le risorse sono reinvestite in altre imprese.
  • La sola veste di fondazione, la non lucratività soggettiva, i bilanci di missione o la prova di erogazioni a scopo sociale non dimostrano automaticamente il diritto all’agevolazione: occorre un accertamento sostanziale dell’attività effettivamente svolta e della gestione del patrimonio.
  • La cassazione con rinvio per carente accertamento dei presupposti non equivale a un definitivo diniego del beneficio: il giudice di rinvio deve svolgere le verifiche richieste e decidere nuovamente sulla base delle prove.

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