Cassazione Civile, Ordinanza n. 35860/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva rettificato le dichiarazioni IRES e IRAP per l'anno 2005 di società appartenenti al gruppo, estendendo poi la rettifica alla capogruppo consolidante. La società consolidata aveva impugnato l'avviso di accertamento e ottenuto esito favorevole nei gradi di merito. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente comunicava di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e di avere versato integralmente quanto dovuto; l'Agenzia prendeva atto del pagamento e chiedeva l'estinzione del giudizio. La questione decisa dalla Corte è dunque se, in presenza di adesione alla definizione agevolata e pagamento del dovuto, in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto dalla norma, il giudizio di cassazione debba essere dichiarato estinto e la materia del contendere cessata.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha ritenuto che la contribuente avesse validamente presentato domanda di definizione agevolata e avesse documentato il pagamento integrale dell'importo dovuto; inoltre, nessuna delle parti aveva presentato entro il 31 dicembre 2020 l'istanza di trattazione prevista dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, né risultava un diniego della definizione impugnato. Conseguentemente il processo si è estinto per effetto della disciplina sulla definizione agevolata, con cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché l'estinzione dipendeva da fatti sopravvenuti e non dall'esito del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; se il debitore ha anche pagato integralmente il dovuto, si ha cessazione della materia del contendere.
È la base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza della definizione agevolata e della mancata istanza di trattazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'estinzione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti e non dall'inammissibilità o soccombenza sul ricorso introduttivo.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata per la disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di domanda di definizione agevolata validamente proposta e pagamento integrale del debito, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della definizione agevolata, l'istanza di trattazione prevista dalla disciplina speciale ha rilievo decisivo: la sua mancata proposizione entro il termine stabilito determina l'estinzione del processo.
- L'istanza di fissazione dell'udienza finalizzata alla sola declaratoria di estinzione non equivale all'istanza di trattazione richiesta dalla norma speciale.
- Quando l'estinzione del giudizio deriva da una causa sopravvenuta indipendente dal contenuto del ricorso, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione infondata o inammissibile.
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