Cassazione Civile, Ordinanza n. 03484/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce dall’azione risarcitoria proposta da un Comune nei confronti del rappresentante di una cooperativa, ritenuto responsabile di aver indebitamente percepito un contributo comunale erogato per un progetto di miglioramento estetico e decoro urbano, mediante falsa attestazione dell’ultimazione delle opere. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda patrimoniale, per dubbi sulla legittimazione attiva del Comune in presenza di fondi regionali, ma aveva accolto la domanda di danno non patrimoniale da lesione dell’immagine dell’ente. In appello il Comune otteneva la condanna al pagamento della somma di euro 22.960,42 e la reiezione della domanda sull’immagine. Il soccombente ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) violazione del giusto processo e del contraddittorio, per aver la Corte d’appello condannato al risarcimento senza adeguata prova dei danni; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., per errata applicazione dell’onere della prova e confusione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; (3) violazione del principio di non contestazione e ancora dell’onere probatorio, sostenendo che il Comune dovesse dimostrare la propria titolarità del danno e che la Regione non avesse rimborsato le somme; (4) violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 2909 c.c. e dell’art. 651 c.p.p., per erronea applicazione dei rapporti tra giudicato penale e giudizio civile, non avendo la Corte d’appello svolto un autonomo accertamento del danno-conseguenza e del nesso di causalità giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, nei reati di danno, la sentenza penale di condanna generica al risarcimento copre solo il danno-evento e il nesso causale materiale, ma non esonera il giudice civile dall’accertare autonomamente il danno-conseguenza, il nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e la relativa quantificazione. Poiché la Corte territoriale si era limitata a valorizzare la prova dell’erogazione del contributo e della mancata realizzazione delle opere, senza verificare il pregiudizio risarcibile in senso civilistico e senza affrontare compiutamente l’eventuale rimborso o la titolarità effettiva del danno, la decisione è stata cassata.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come parametro del procedimento sommario e dei poteri istruttori del giudice
art. 111 Cost.
invocato per denunciare la violazione del giusto processo e del contraddittorio
artt. 5, 6 e 13 CEDU
richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione delle garanzie processuali
invocato in tema di contraddittorio
richiamato in tema di disponibilità e non contestazione dei fatti
richiamato per il riparto dell’onere della prova
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza
richiamato quale norma generale della responsabilità aquiliana
richiamato per la disciplina del risarcimento del danno aquiliano
la Corte ribadisce che il giudice civile deve accertare il nesso di causalità giuridica tra evento e conseguenze pregiudizievoli
richiamato nel motivo sul giudicato, ma non decisivo nella motivazione finale
richiamato per il rapporto tra giudicato penale e giudizio civile; la Corte precisa i limiti dell’efficacia del giudicato penale
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- Nel caso di reati di danno, la condanna generica al risarcimento pronunciata in sede penale preclude la discussione sul fatto-reato e sul nesso di causalità materiale, ma non esonera il giudice civile dall’accertare il danno-conseguenza, il nesso di causalità giuridica e l’effettiva quantificazione del pregiudizio ai sensi dell’art. 1223 c.c.
- L’azione risarcitoria civile non può essere accolta sulla sola prova dell’erogazione di somme e della loro indebita percezione: è necessario dimostrare quale soggetto abbia effettivamente subito la perdita patrimoniale e in quale misura, tenendo conto di eventuali rimborsi o restituzioni.
- In presenza di contestazioni sul titolo del danno e sulla titolarità del credito risarcitorio, il giudice deve svolgere un autonomo accertamento dei fatti costitutivi della pretesa e non può limitarsi a recepire in modo assertivo gli esiti del giudicato penale.
- Quando il ricorrente deduce violazione dei principi sull’onere della prova e sui rapporti tra giudicato penale e giudizio civile, il punto decisivo è verificare se il giudice di merito abbia realmente accertato il danno civilmente risarcibile oppure si sia arrestato al solo dato della condotta illecita.
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