Cassazione Civile, Ordinanza n. 33999/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a tassa automobilistica regionale per l'anno 2013, notificata per un importo complessivo di euro 363,52 in relazione a un autoveicolo. Il giudice tributario di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente avverso la decisione di primo grado, ma aveva compensato integralmente le spese del doppio grado richiamando la tipologia del caso, la peculiarità delle questioni trattate e le vicende processuali. Il ricorrente per cassazione ha censurato soltanto la statuizione sulle spese, denunciando violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che mancassero sia la soccombenza reciproca sia gravi ed eccezionali ragioni, e che fosse comunque erroneo il richiamo a una formula normativa ritenuta abrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, riferite a specifiche circostanze della controversia, non potendo bastare formule generiche come 'peculiarità del caso' o richiamo alle vicende processuali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese giudiziali e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese è ammessa soltanto in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese richiede una motivazione specifica e non può essere sorretta da formule generiche; le ragioni devono attenere a circostanze concrete della controversia e possono coincidere con ipotesi di assoluta novità, mutamento giurisprudenziale o sopravvenienze con analoga gravità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro della censura di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge dedotta dal ricorrente.
art. 1, comma 1, lett. a), legge 31 agosto 2022, n. 130
Indica il giudice di rinvio nel nuovo assetto della giustizia tributaria.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario la compensazione delle spese non può essere disposta in modo apodittico: il giudice deve indicare in motivazione ragioni specifiche, concrete e verificabili che giustifichino la deroga al principio di soccombenza.
- Formule stereotipate o meramente descrittive, come il richiamo alla 'peculiarità della controversia' o alle 'vicende processuali', non sono sufficienti a sorreggere la compensazione totale o parziale delle spese.
- La violazione dell'obbligo di motivazione sulla compensazione delle spese integra un vizio di legittimità denunciabile in cassazione come violazione di legge.
- Nel processo tributario, le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione devono essere riferite a circostanze della controversia o del comportamento processuale delle parti, e non possono risolversi in un'affermazione generica o illogica.
- La compensazione può essere riconosciuta, oltre che per soccombenza reciproca, in presenza di situazioni eccezionali quali assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze con pari intensità giustificativa, purché tali circostanze siano esplicitamente motivate.
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