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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28672/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (organo giudicante)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli resa in sede di rinvio, che aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, con particolare riferimento all'aumento per continuazione applicato al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 13. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, osservando che il giudice del rinvio aveva motivato in modo congruo e logico valorizzando i criteri dell'art. 133 c.p., in particolare la gravità dei fatti, i precedenti penali anche specifici e la pervicacia dimostrata dalla consumazione del reato continuato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come reato oggetto del capo 13, rispetto al quale era stato contestato l'aumento per continuazione nel trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    Indica i criteri di commisurazione della pena che il giudice di merito può valorizzare discrezionalmente, purché la motivazione dia conto degli elementi ritenuti preponderanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità colpevole dell'impugnazione, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla determinazione della pena è inammissibile quando si risolva in affermazioni generiche e non confronti la concreta motivazione del giudice di merito.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se il giudice indica, in modo logico e congruo, gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti e preponderanti nella commisurazione della pena.
  • L'aumento di pena per continuazione può essere legittimamente sorretto dal richiamo alla gravità dei fatti, ai precedenti penali anche specifici e alla pervicacia criminosa, quando tali elementi siano esplicitamente valorizzati nella motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se l'impugnazione è manifestamente colpevole, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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