Cassazione Civile, Ordinanza n. 08719/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2006 con cui l’Ufficio ha imputato al contribuente maggior reddito da partecipazione, assumendo che gli utili extracontabili di una società operativa fossero stati presuntivamente distribuiti ai soci effettivi tramite una società controllante ritenuta mero schermo/interposto. Il contribuente ha impugnato l’atto contestando: la validità della sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario privo di qualifica dirigenziale; la violazione dell’obbligo di allegazione o di riproduzione del contenuto essenziale del pvc richiamato; la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’art. 32 d.P.R. 600/1973 nella ricostruzione presuntiva del reddito societario; l’erronea configurazione di un’interposizione soggettiva; l’illegittimo utilizzo del raddoppio dei termini di accertamento senza verifica dei presupposti per la denuncia penale. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi salvo il secondo e il quarto: ha respinto la censura sulla firma dell’avviso, sul contraddittorio endoprocedimentale, sull’interposizione e sul raddoppio dei termini, ma ha accolto la doglianza sulla mancata allegazione/riproduzione del pvc e quella sull’omessa pronuncia circa l’art. 32 d.P.R. 600/1973.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, cioè per il vizio relativo alla motivazione/legittimità dell’avviso in relazione all’art. 7 dello Statuto del contribuente e per l’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l’art. 32 d.P.R. 600/1973. Ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Restano respinti gli altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso da quello competente integra una delega di firma, non di funzioni, con mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna; l’atto resta imputabile all’organo delegante e non occorrono, per tale delega, le indicazioni richieste per la delega di funzioni dirigenziali.
L’avviso di accertamento deve consentire al contribuente una difesa certa e la delimitazione del thema decidendum; quando richiama il pvc di un terzo, occorre verificare se il pvc sia stato allegato o se il suo contenuto essenziale sia stato riprodotto nell’atto, non essendo sufficiente il mero richiamo.
art. 24 Cost.
È richiamato a sostegno della censura difensiva del contribuente in relazione alla pretesa lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata allegazione/riproduzione del pvc.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Prima dell’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale non opera per i tributi non armonizzati, salvo specifiche previsioni di legge.
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
È norma riferita a operazioni elusive; non è la base pertinente quando la questione riguarda l’imputazione al socio di utili extracontabili presuntivamente distribuiti tramite società schermo.
L’omessa pronuncia sul motivo di appello costituisce error in procedendo ed è censurabile in cassazione.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
La CTR avrebbe dovuto esaminare il motivo di appello concernente la ricostruzione presuntiva del reddito societario; l’omissione integra vizio di omessa pronuncia.
art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973
In materia di interposizione soggettiva, è irrilevante distinguere tra interposizione fittizia e reale quando risulti provato, anche presuntivamente, che il contribuente sia l’effettivo titolare del reddito formalmente intestato ad altri.
art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Il giudice tributario deve verificare, se specificamente dedotto, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale e l’eventuale uso pretestuoso e strumentale del raddoppio dei termini.
La verifica sul raddoppio dei termini passa per una valutazione ex post della sussistenza dell’obbligo di denuncia.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte riqualifica i motivi formalmente dedotti come nullità processuale quando in realtà denunciano violazioni di legge; l’omessa pronuncia va qualificata come vizio processuale.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
È richiesto l’onere di specificità e localizzazione degli atti processuali richiamati nel ricorso per cassazione.
art. 156, ultimo comma, c.p.c.
La piena conoscenza in giudizio dei fatti contestati non sana il difetto di allegazione/motivazione dell’atto impositivo, che serve anche a delimitare il thema decidendum.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio va qualificato in base alla sostanza della censura e non alla sola rubrica formale: se si denunciano errori di diritto, il motivo va ricondotto al vizio di violazione di legge, mentre l’omessa pronuncia integra un error in procedendo.
- Per gli avvisi di accertamento che richiamano atti istruttori esterni, il mero richiamo non basta quando il contribuente deduca di non avere avuto conoscenza dell’atto richiamato: l’Ufficio deve allegare il pvc oppure riprodurne il contenuto essenziale nell’atto notificato.
- Il difetto di allegazione o di sufficiente motivazione dell’atto impositivo non è sanato dal fatto che il contribuente abbia comunque potuto difendersi nel processo, perché la motivazione serve anche a delimitare il thema decidendum.
- Nel regime previgente all’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato non è imposto per i tributi non armonizzati, salvo specifiche previsioni normative.
- In tema di società a ristretta base partecipativa, l’imputazione al socio degli utili extracontabili presuntivamente distribuiti può fondarsi anche su una struttura interposta, e la distinzione tra interposizione fittizia e reale non è decisiva se risulta provato che il contribuente sia l’effettivo titolare del reddito.
- Quando la società sia divenuta definitiva per mancata impugnazione o per vizi processuali dell’impugnazione, il socio può comunque contestare non solo la mancata distribuzione degli utili ma anche l’effettiva percezione di redditi distribuibili da parte della società.
- Il raddoppio dei termini di accertamento richiede, se specificamente contestato, la verifica giudiziale dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale e dell’assenza di un uso strumentale della disciplina da parte dell’Amministrazione.
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