Cassazione Penale, Sentenza n. 36748/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza impugnata, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta il 23 marzo 2026 dal GIP dello stesso Tribunale nei confronti dell’indagato, in relazione alla detenzione, in concorso con il figlio e a fini di cessione a terzi, di 4,786 kg di cocaina, con contestazione dell’aggravante dell’ingente quantità. Il difensore ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e vizio motivazionale, sostenendo che l’aggravante fosse stata ritenuta sulla base del solo peso della sostanza, senza accertamento tecnico del principio attivo; 2) manifesta illogicità della motivazione sul pericolo concreto e attuale di reiterazione, per il generico richiamo a precedenti penali risalenti e non specifici in materia di stupefacenti; 3) violazione degli artt. 275, comma 3, e 275-bis c.p.p., dei principi di adeguatezza e proporzionalità e difetto di motivazione sul diniego degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, lamentando l’omessa valutazione della disponibilità di un’abitazione, dell’età di 61 anni, dell’assenza di precedenti specifici e del ruolo non apicale; 4) violazione di legge e manifesta illogicità quanto alla gravità indiziaria sul concorso e al relativo elemento soggettivo, deducendo che la consapevole partecipazione non poteva desumersi dalla non credibilità della versione difensiva né dalla sola presenza dell’indagato, che aveva noleggiato e guidato l’auto, prospettando un accompagnamento inconsapevole del figlio, il quale si era assunto la responsabilità del possesso della droga.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il quarto motivo è stato giudicato genericamente formulato e diretto a ottenere una diversa valutazione in fatto: la motivazione cautelare aveva desunto la compartecipazione dal rinvenimento della droga nella borsa trasportata nell’auto noleggiata e guidata dall’indagato, senza elementi che corroborassero la versione dell’accompagnamento per un colloquio di lavoro. Il primo motivo è stato ritenuto generico rispetto alla valutazione, non illogica, della qualificata probabilità dell’ingente quantità in rapporto al peso complessivo. Il secondo è stato ritenuto generico rispetto al giudizio fondato sulla particolare gravità del fatto e sulla personalità gravata dell’indagato. Anche il terzo è stato dichiarato inammissibile perché articolato in fatto, a fronte della valutazione ritenuta incensurabile sull’inidoneità di misure meno afflittive, motivata con le modalità della condotta, la capacità organizzativa, il consapevole inserimento nella dinamica criminosa e la personalità gravata. L’indagato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stato disposto l’adempimento di cancelleria previsto dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La ordinanza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, segnatamente senza alcuna manifesta illogicità, ha desunto la compartecipazione criminosa del ricorrente dal rinvenimento della droga nella borsa trasportata nell’autovettura noleggiata e guidata dallo stesso ricorrente, in assenza di qualsiasi elemento che riconducesse il fatto alla versione lecita proposta dalla difesa (ovvero, l’accompagnamento da parte del ricorrente del figlio per un colloquio di lavoro).
Ai fini della gravità indiziaria cautelare, la partecipazione alla detenzione di stupefacente può essere desunta, con motivazione non manifestamente illogica, dal rinvenimento della droga nella borsa trasportata nell’auto noleggiata e guidata dall’indagato, quando non vi siano elementi a sostegno della spiegazione lecita offerta dalla difesa.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il primo motivo è genericamente proposto, rispetto alla non illogica valutazione della qualificata probabilità dell’integrazione della ingente quantità, in rapporto al complessivo peso ponderale della sostanza detenuta.
Nel giudizio cautelare, la probabilità qualificata dell’aggravante dell’ingente quantità può essere valutata, con riferimento al peso complessivo della sostanza, purché la motivazione non sia illogica; la censura che non si confronta specificamente con tale valutazione è generica.
Il terzo motivo è parimenti declinato in fatto, rispetto all’incensurabile valutazione espressa dalla ordinanza sulla inidoneità di misure meno afflittive in ragione delle modalità della condotta, della capacità organizzativa dimostrata, del consapevole inserimento nella dinamica criminosa, in uno alla personalità gravata.
La valutazione di inidoneità di misure cautelari meno afflittive può essere fondata sulle modalità della condotta, sulla capacità organizzativa, sul consapevole inserimento nella dinamica criminosa e sulla personalità dell’indagato; una censura che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile.
Il terzo motivo è parimenti declinato in fatto, rispetto all’incensurabile valutazione espressa dalla ordinanza sulla inidoneità di misure meno afflittive in ragione delle modalità della condotta, della capacità organizzativa dimostrata, del consapevole inserimento nella dinamica criminosa, in uno alla personalità gravata.
La censura relativa al diniego degli arresti domiciliari con controllo elettronico non è scrutinabile quando, anziché individuare un vizio di legittimità della motivazione sull’inidoneità delle misure meno afflittive, si risolve in una diversa prospettazione in fatto.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La declaratoria d’inammissibilità comporta l’ordine alla cancelleria di eseguire gli adempimenti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare, è inammissibile la censura che, pur presentata come vizio di motivazione o violazione di legge, solleciti una diversa ricostruzione dei fatti senza indicare una specifica illogicità o violazione giuridica della decisione impugnata.
- La partecipazione indiziaria alla detenzione di stupefacente può essere desunta dal rinvenimento della droga in un contenitore trasportato nell’auto noleggiata e guidata dall’indagato, quando la motivazione dia conto dell’assenza di elementi a sostegno della spiegazione alternativa proposta dalla difesa.
- La censura sull’aggravante dell’ingente quantità deve confrontarsi specificamente con la valutazione cautelare della probabilità qualificata basata sul peso complessivo della sostanza; una contestazione generica non supera il vaglio di ammissibilità.
- La valutazione cautelare sull’inidoneità di misure meno afflittive può essere sostenuta dalle modalità della condotta, dalla capacità organizzativa, dal grado di inserimento nella dinamica criminosa e dalla personalità dell’indagato; la mera contrapposizione di elementi fattuali alternativi non costituisce una censura ammissibile.
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