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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16966/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata per l'anno d'imposta 2012, ai fini IRES, IVA e IRAP. La CTR della Calabria aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo nullo l'atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, poiché l'Ufficio non avrebbe convocato la contribuente nella fase amministrativa, nonostante la richiesta avanzata con memoria dopo la consegna del processo verbale di constatazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente annullato l'avviso pur essendo stato rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni tra consegna del PVC e emissione dell'avviso, e che in tale ipotesi non vi fosse alcun ulteriore obbligo di instaurare un contraddittorio formale. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, essendo stato consegnato il PVC e essendo decorso il termine di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, l'amministrazione avesse rispettato l'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000. Ha escluso che, in questa ipotesi, fosse necessario un ulteriore contraddittorio endoprocedimentale su richiesta del contribuente. Di conseguenza ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, affinché esamini le questioni rimaste assorbite e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come norma processuale per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    Nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, impone solo il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra consegna del PVC e emissione dell'avviso di accertamento; la sua violazione determina nullità dell'atto. Non richiede, in questa cornice, un ulteriore contraddittorio formale anche se sollecitato dal contribuente.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.

  • art. 5 ter d.lgs. n. 218 del 1997

    Richiamato come disciplina successiva che introduce un invito a comparire generalizzato, ma non applicabile al caso perché sopravvenuto e comunque escluso quando sia già stato rilasciato il PVC.

  • art. 4 octies d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019

    Norma che ha introdotto l'art. 5 ter d.lgs. n. 218 del 1997; la Corte ne esclude l'applicazione ratione temporis e per il limite testuale dei casi con PVC rilasciato.

Massime di principio

  • Nel caso di accertamento conseguente ad accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, il contraddittorio endoprocedimentale è assicurato dal rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, senza necessità di ulteriori convocazioni dell'Ufficio.
  • La nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio presuppone l'emanazione dell'atto prima della scadenza del termine dilatorio; se il termine è rispettato, non può essere invocata la mancata instaurazione di un diverso contraddittorio amministrativo.
  • La disciplina che impone all'Ufficio un invito formale a comparire prima dell'emissione dell'accertamento, introdotta successivamente, non è retroattiva e non si applica ai casi in cui il processo verbale di constatazione sia stato già regolarmente rilasciato al contribuente.
  • Nelle verifiche svolte presso i locali del contribuente, la tutela del contraddittorio è valutata ex ante dalla legge mediante il termine dilatorio, mentre la prova di resistenza è richiesta solo nelle ipotesi di accertamenti a tavolino ove il contraddittorio non sia previsto dalla normativa interna.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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