Cassazione Civile, Ordinanza n. 13415/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una banca, tramite società mandataria e poi cessionaria del credito, per far dichiarare la simulazione o, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di due compravendite immobiliari con cui due debitrici avevano trasferito a una società acquirente un immobile commerciale e uno ad uso abitativo siti in Viareggio. Il tribunale aveva accolto la domanda subordinata di revocatoria ordinaria, ritenendo sussistenti indici di pregiudizio per i creditori. La corte d'appello aveva confermato. La società acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso; la controricorrente ha accettato la rinuncia con atto successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e della sua accettazione da parte della controricorrente. Verificata la regolarità formale della rinuncia ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., senza provvedere sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che non si trattava di inammissibilità originaria.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda subordinata di inefficacia degli atti di compravendita in pregiudizio dei creditori
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta valida perché munita dei requisiti formali e sottoscritta da difensori autorizzati
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di rinuncia accettata il giudizio di cassazione va dichiarato estinto
indicata come base per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato perché non vi era una inammissibilità originaria
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo, rendendo superfluo l'esame dei motivi di impugnazione.
- La rinuncia è efficace quando è sottoscritta da difensori muniti di valida procura speciale e rispetta i requisiti formali previsti dal codice di rito.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente perfeziona la fattispecie estintiva e comporta la chiusura del giudizio di legittimità senza pronuncia sulle spese, ove non diversamente disposto.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità non si applica automaticamente in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, soprattutto quando non vi sia una originaria inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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