Cassazione Civile, Ordinanza n. 17519/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di medici specializzandi iscritti in data anteriore al 1991 aveva agito in giudizio chiedendo, in via principale, il riconoscimento della adeguata remunerazione per ciascun anno di corso, assumendo la necessità di disapplicare la disciplina interna che limitava la corresponsione delle borse di studio ai soli medici iscritti in anni successivi. In subordine, domandavano il risarcimento del danno per tardiva trasposizione delle direttive CEE nn. 75/363 e 82/76; in ulteriore subordine, un indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il tribunale aveva rigettato le domande e, per quanto ancora rileva, aveva ritenuto prescritta l'azione risarcitoria, facendo decorrere il termine decennale dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 101 Cost. e dell'art. 348-bis c.p.c., per avere i giudici di merito deciso sulla base di un orientamento giurisprudenziale; 2) violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999 ma solo da DPCM del 2007 che avrebbero reso azionabile la pretesa; 3) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e 267 TFUE per il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione degli artt. 101 Cost. e 132 c.p.c. per asserita mancanza di motivazione sulla legittimazione passiva dei Ministeri e sulla domanda di arricchimento; 5) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d'appello relativi all'arricchimento; 6) violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese, per mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito può decidere la questione di diritto facendo applicazione di un orientamento giurisprudenziale senza violare l'art. 101 Cost. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ribadendo il principio consolidato secondo cui, nelle controversie sul danno da tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi, la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999 per gli aventi diritto esclusi dall'art. 11 l. n. 370/1999, data in cui essi ebbero ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più adottato atti di adempimento. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la richiesta di rinvio pregiudiziale non integra autonoma domanda impugnabile. Ha reputato manifestamente infondati il quarto e il quinto motivo, rilevando che il rigetto dell'azione risarcitoria per prescrizione assorbiva anche la subordinata domanda di arricchimento senza causa e che, comunque, tale azione non sarebbe esperibile in ragione della sussidiarietà e della mancanza di un vantaggio patrimoniale per l'università o lo Stato. Ha infine dichiarato inammissibile il sesto motivo, poiché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. La sentenza si è quindi conclusa con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 101 Cost.
Non è violato quando il giudice di merito decide una questione di diritto applicando un orientamento giurisprudenziale, poiché ciò rientra nell'ordinaria attività interpretativa della norma.
Richiamato dai ricorrenti per censurare la decisione di inammissibilità dell'appello, ma il motivo è stato respinto come infondato o inammissibile nei limiti illustrati.
La decorrenza della prescrizione va ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nella specie, per la domanda risarcitoria da tardiva trasposizione delle direttive, la Cassazione conferma il dies a quo del 27 ottobre 1999.
Il motivo volto a contestare la decorrenza della prescrizione è stato dichiarato inammissibile perché contrastava con un orientamento consolidato della Corte.
art. 11 Cost.
Richiamato insieme all'art. 117 Cost. per censurare il mancato rinvio pregiudiziale, senza accoglimento.
art. 117 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al rispetto del diritto dell'Unione e al rinvio alla Corte di giustizia.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale non costituisce domanda autonoma; la sua omissione non può essere fatta valere come motivo autonomo di ricorso per cassazione.
Richiamato per asseriti vizi motivazionali; la Corte esclude omissioni di motivazione o di pronuncia sulla domanda subordinata.
Non vi è stata omessa pronuncia sui motivi d'appello concernenti l'arricchimento, perché la decisione di prescrizione era assorbente.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio non necessita di specifica motivazione.
L'azione di ingiustificato arricchimento è sussidiaria e non esperibile quando esista o sia configurabile un'altra azione tipica; inoltre, nel caso dei medici specializzandi non emergeva un vantaggio patrimoniale per lo Stato o per l'università.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di controllo di legittimità, il giudice di merito non viola il principio di soggezione soltanto alla legge se si conforma a un orientamento giurisprudenziale consolidato o comunque convincente, poiché tale adesione costituisce esercizio dell'attività interpretativa della norma.
- Per le azioni risarcitorie fondate sulla tardiva o omessa trasposizione di direttive comunitarie non autoesecutive, la prescrizione decorre dal momento in cui si verificano i primi effetti lesivi prevedibili della mancata attuazione, potendo coincidere con il momento in cui l'ordinamento interno rende chiaro che non vi saranno ulteriori adempimenti.
- La domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra una domanda autonoma, sicché la sua mancata proposizione da parte del giudice di merito non è di per sé configurabile come specifico motivo di ricorso per cassazione.
- L'azione di arricchimento senza causa è preclusa quando il danneggiato disponga di una tutela tipica o contrattuale/legale astrattamente idonea a regolare la pretesa, attesa la natura sussidiaria dell'azione ex art. 2041 c.c.
- La compensazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata esplicita considerazione di tale opzione non determina, di regola, vizio censurabile in cassazione.
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