Cassazione Penale, Sentenza n. 11702/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 26/07/2024 che aveva rigettato l'appello cautelare volto al dissequestro di beni sottoposti a sequestro preventivo con decreto del G.I.P. del 20/04/2021. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) contestazione della corretta disciplina applicabile, sostenendo che si sarebbe dovuto applicare il d.lgs. n.159/2011 (T.U. antimafia) invece degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 240-bis c.p., con conseguente decorrenza dei termini di sequestro e scadenza al 21/10/2023; 2) mancata considerazione delle dichiarazioni a discarico rese da Luigi Caporca e carenza motivazionale in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora; 3) manifesta illogicità della motivazione sulla sproporzione tra valore dei beni (85 oggetti) e redditi familiari, sostenendo che il valore non può essere pari a 255.000 euro e che non è stata provata la data di acquisizione; 4) violazione del principio di ragionevolezza temporale (giurisprudenza Sezioni unite, Crostella) circa la distanza temporale tra acquisto dei beni e reato-spia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati. In sintesi: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca 'allargata' (art. 240-bis c.p.) è applicabile anche per il reato di usura ed è legittimo quando ricorrano i presupposti; l'eventuale applicabilità del T.U. antimafia non preclude l'utilizzo della disciplina dell'art. 321, comma 2, c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto generico poichè le dichiarazioni di Caporca non sono state specificamente riportate. Terzo e quarto motivo respinti: la Corte ha ritenuto che sussista una presunzione iuris tantum di sproporzione tra patrimonio e redditi e che fosse onere del difensore allegare elementi concreti e verificabili per confutare tale presunzione e per dimostrare la violazione del principio di ragionevolezza temporale; la difesa non ha fornito elementi specifici nonostante il lungo arco temporale a disposizione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; Claudio Saccia è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca cd. 'allargata' quando sussistono i presupposti; la Corte ha ritenuto applicabile nel caso di usura e compatibile con il perseguimento della confisca attraverso il provvedimento cautelare
Norma relativa alla confisca cd. 'allargata'; la Corte ha ritenuto che l'istituto può essere preso a fondamento del sequestro cautelare anche in assenza di condanna definitiva, ove ricorrano i presupposti cautelari
d.lgs. n.159/2011 (Testo unico antimafia)
La difesa sosteneva l'applicazione del T.U. antimafia con limiti temporali al sequestro; la Corte ha osservato che, sebbene in astratto la disciplina antimafia possa essere rilevante, non impedisce l'adozione del sequestro ex art. 321 c.p.p. se ne ricorrono i presupposti
artt. 22 e ss. T.U. antimafia
Richiamati dalla difesa per i termini di durata del sequestro preventivo antimafia; la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomento rispetto al ricorso che mirava a contestare un provvedimento fondato su diversa disciplina cautelare
art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, conv. L. 7 agosto 1992, n.356 (confisca di prevenzione)
Giurisprudenza citata distingue la confisca di prevenzione da quella 'allargata'; entrambe possono comportare presunzioni di sproporzione ma hanno presupposti parzialmente diversi. Ciò detto, la possibilità di procedere ex art. 12-sexies non esclude il sequestro ai fini della confisca allargata
Corte costituzionale, sent. n.33/2018
Ha affermato il principio di 'ragionevolezza temporale' tra reato-spia e incremento patrimoniale; la Corte ha riconosciuto il principio ma ha confermato che spetta all'imputato allegare elementi concreti per dimostrare l'irragionevolezza temporale, e qui la difesa non lo ha fatto
Cass. Sez.4, n.51331/2018 (giurisprudenza sulla presunzione iuris tantum)
Principio secondo cui dalla sproporzione tra redditi e patrimonio scatta una presunzione iuris tantum di acquisizione illecita che l'interessato può poi superare con allegazioni concrete; la Corte ha applicato tale principio ritenendo le allegazioni difensive insufficienti
Giurisprudenza consolidata su ammissibilità del ricorso in materia di sequestro (es. Sez.2, n.49739/2023; Sez. u., n.25932/2008)
Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; molte questioni fattuali o generiche non rendono il ricorso ammissibile
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca 'allargata' ex art. 321, comma 2 c.p.p. e art. 240-bis c.p. è legittimo anche in assenza di una condanna definitiva quando ricorrono i presupposti cautelari; la mera possibilità di usare la normativa antimafia non esclude tale strada
- Dalla sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio nasce una presunzione iuris tantum di acquisizione illecita: l'onere di confutare la presunzione spetta all'indagato e richiede allegazioni concrete e documentate sulla provenienza e sulla data di acquisizione dei beni
- Il principio di ragionevolezza temporale (Corte cost. n.33/2018) limita l'ambito della confisca allargata ma non toglie all'imputato l'obbligo di produrre elementi fattuali specifici per dimostrare l'irragionevolezza della presunzione
- In sede di cassazione le censure meramente ricognitive o generiche sulle risultanze istruttorie (es. richiamo a dichiarazioni non riportate nel ricorso) sono frequentemente dichiarate inammissibili: il ricorso deve puntare a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali e deve contenere elementi e allegazioni puntuali
- Se la difesa non utilizza i tempi e gli strumenti processuali per acquisire e allegare prove o documenti che dimostrino la legittima provenienza dei beni, il giudice di merito e la Corte di legittimità tendono a confermare il sequestro cautelare
- Il rigetto del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se la Corte ritiene la determinazione delle cause di inammissibilità gravemente colposa
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