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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27515/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di rinvio che aveva respinto sia la domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio sia la domanda di accertamento dell'usucapione della servitù. Ha inoltre confermato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da una domanda proposta da più comproprietari/proprietari di fondi situati in una medesima località per ottenere, in via principale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo altrui; in subordine, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio per asserita interclusione dei fondi. Il tribunale aveva respinto l'usucapione ma accolto la servitù coattiva; in appello, dopo un primo passaggio in Cassazione con rinvio, la corte territoriale ha invece rigettato entrambe le domande ritenendo non provata l'impossibilità di ottenere un passaggio adeguato dagli altri condividenti e insussistente l'apparenza della servitù ai fini dell'usucapione. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1051, 1052, 1054 c.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la corte di rinvio omesso di valutare l'asserita impossibilità di agire contro gli altri condividenti prima di rivolgersi al terzo; (2) nullità della sentenza e omessa pronuncia/apparenza motivazionale ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di servitù coattiva, per mancata considerazione delle esigenze del fondo dominante e del bilanciamento tra vantaggio e aggravio; (3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa l'inidoneità del passaggio attraverso una specifica particella a consentire anche il transito veicolare; (4) violazione dell'art. 1061 c.c. per il mancato riconoscimento dell'apparenza della servitù, dedotta sulla base di strada, recinzioni, cancelli e risultanze tecniche; (5) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in tema di spese, sostenendo che il giudice di rinvio non avrebbe potuto rideterminare le spese dei primi gradi ormai coperte da giudicato. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati: ha confermato il principio per cui, quando l'interclusione deriva da divisione ereditaria o alienazione del fondo originario, il condividente deve prima rivolgersi agli altri contraenti o loro eredi per il passaggio gratuito ex art. 1054 c.c., potendo coinvolgere il terzo solo se tale rimedio non sia utilmente praticabile; ha ribadito che la costituzione della servitù va valutata anche alla luce delle esigenze del fondo dominante, ma ha escluso che nella specie fosse stato dimostrato o dedotto l'impossibile accesso tramite i condividenti o specifiche esigenze produttive; ha inoltre confermato che per l'usucapione della servitù non basta l'esistenza di una strada o di un percorso, occorrendo segni visibili e univoci di opere permanenti destinate specificamente all'esercizio del peso; infine, ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese operata dal giudice di rinvio secondo il principio della soccombenza globale.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    La costituzione della servitù coattiva di passaggio va valutata considerando la maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e il minore aggravio del fondo servente, oltre al vantaggio per il fondo dominante.

  • art. 1052 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1051 c.c. come norma disciplinante i presupposti della servitù coattiva e la comparazione tra utilità per il fondo dominante e pregiudizio per il fondo servente.

  • art. 1054 c.c.

    In caso di fondo intercluso per divisione o alienazione volontaria, il proprietario deve prima rivolgersi al dante causa o agli altri condividenti per ottenere il passaggio gratuito; solo se ciò non sia utilmente praticabile può agire verso terzi.

  • art. 1061 c.c.

    L'usucapione della servitù richiede il requisito dell'apparenza, consistente in segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate all'esercizio del peso e tali da rendere inequivoco il carattere non precario del transito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di giudicato sulle spese, ma ritenuto non ostativo alla liquidazione unitaria delle spese da parte del giudice di rinvio secondo l'esito complessivo della lite.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il giudicato interno sulle spese dei primi gradi; la Corte ha escluso che ciò impedisse al giudice di rinvio di rideterminarle secondo la soccombenza globale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità per omessa pronuncia, ritenendo che il giudice di rinvio avesse comunque deciso sulla domanda di servitù coattiva secondo i presupposti di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per dedurre la nullità della sentenza; la Corte ha escluso il vizio per carenza di effettiva omissione di pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché non vi era omesso esame di un fatto decisivo, ma richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come base per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'interclusione del fondo deriva da una divisione ereditaria o da un trasferimento volontario del bene originario, il proprietario intercluso deve anzitutto attivarsi nei confronti degli altri condividenti o del dante causa per ottenere il passaggio gratuito previsto dalla legge; l'azione contro il terzo confinante è subordinata alla prova dell'impossibilità di ottenere utilmente quel passaggio.
  • La costituzione della servitù coattiva di passaggio richiede una valutazione concreta della situazione dei luoghi e delle esigenze del fondo dominante, ma il giudice non deve procedere alla comparazione tra vantaggio e aggravio se manca il presupposto della previa ricerca del passaggio nei confronti dei soggetti obbligati in via prioritaria.
  • Ai fini dell'usucapione o della destinazione del padre di famiglia, il requisito dell'apparenza non è integrato dalla mera esistenza di un sentiero o di una strada: occorrono opere visibili, permanenti e univocamente destinate a rivelare l'esercizio della servitù.
  • In sede di legittimità non è censurabile la mera richiesta di una nuova valutazione delle prove: la violazione di legge o l'omesso esame risultano configurabili solo se il giudice di merito ha effettivamente disapplicato la norma o trascurato un fatto decisivo già discusso tra le parti.
  • Il giudice di rinvio, quando provvede sulle spese, deve farlo in base all'esito complessivo della lite e non necessariamente distinguendo separatamente le singole fasi processuali; può quindi rideterminare le spese anche dei gradi precedenti secondo la soccombenza globale.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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