Cassazione Civile, Ordinanza n. 24212/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della polizia municipale con cui al conducente di un'autovettura veniva contestato il superamento del limite di velocità rilevato con apparecchio telelaser, con irrogazione di sanzione pecuniaria e sospensione della patente. L'opposizione era fondata, tra l'altro, sulla mancanza di prova della periodica taratura e verifica di funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento, nonostante nel verbale comparisse un richiamo manoscritto alla regolare taratura. In primo grado il giudice di pace rigettava l'opposizione; in appello il conducente deduceva che la documentazione prodotta dall'ente fosse insufficiente e che il certificato di taratura prodotto dall'ente in appello fosse inammissibile perché introdotto per la prima volta in secondo grado. Il tribunale rigettava l'appello, ritenendo provata la taratura anche sulla base del documento depositato in appello. Con ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva fondato la decisione su un nuovo documento prodotto solo in appello, sebbene la contestazione sulla taratura fosse stata già formulata in primo grado, sicché il Comune avrebbe dovuto produrlo tempestivamente in quella sede.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo di ricorso. Ha rilevato che la contestazione sulla insufficienza della documentazione relativa a verifica e taratura dell'apparecchio era stata già svolta nel giudizio di primo grado, sicché era erronea l'affermazione del tribunale secondo cui la doglianza fosse stata proposta per la prima volta in appello. Ha inoltre osservato che il tribunale aveva valorizzato un certificato di taratura prodotto dall'ente per la prima volta in secondo grado, senza che risultasse allegata e dimostrata l'impossibilità di produrlo in primo grado per causa non imputabile alla parte. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio allo stesso Tribunale di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 142, commi 9 e 11, c.d.s.
violazione contestata nel verbale per superamento del limite di velocità
norma sostanziale posta a base della sanzione amministrativa per eccesso di velocità
comma 3, nella formulazione risultante dalla novella di cui al d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
in appello è vietata l'ammissione di nuovi mezzi di prova, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile; l'indispensabilità del mezzo non rileva
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.
il vizio denunciato è stato inquadrato come error in procedendo
richiamato nella proposta del relatore
norma processuale relativa alla definizione camerale nei casi di manifesta fondatezza
richiamato dal presidente per fissare l'adunanza in camera di consiglio
norma processuale sul procedimento camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato
l'accoglimento del ricorso esclude l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell'art. 345 c.p.c., non possono essere ammessi nuovi documenti o mezzi di prova, salvo che la parte provi di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile.
- Quando la contestazione sulla rilevanza o insufficienza di un documento è stata già tempestivamente proposta in primo grado, il giudice d'appello non può considerarla una censura nuova.
- Ai fini della validità della prova della taratura di un apparecchio di misurazione della velocità, non è sufficiente la sola allegazione generica: se il documento decisivo viene prodotto solo in appello, deve risultare la causa non imputabile della sua precedente mancata produzione.
- La violazione del divieto di nova in appello integra un error in procedendo censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
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