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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28295/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1992 avente ad oggetto un appartamento. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, ordinandogli il rilascio dell'immobile, condannandolo alla penale contrattuale, al trattenimento della caparra/somma versata e al pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo. Il promissario acquirente proponeva appello tardivo, deducendo: nullità della citazione introduttiva per violazione del termine minimo a comparire e degli atti conseguenti; infondatezza della domanda di risoluzione perché il prezzo sarebbe stato integralmente corrisposto mediante effetti cambiari; domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., assumendo che il mancato definitivo fosse imputabile alla venditrice. La corte d'appello dichiarava l'appello tardivo perché la nullità della citazione non escludeva, nel caso concreto, la conoscenza del processo da parte del contumace, necessaria per applicare la proroga di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale conclusione con tre motivi: violazione dell'art. 327, comma 2, c.p.c. per avere la corte richiesto una prova eccessiva della mancata conoscenza del processo; violazione degli artt. 163, 164 e 354 c.p.c. per non avere disposto la rinnovazione della citazione e del giudizio; vizio motivazionale per mancata esplicitazione del percorso argomentativo seguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale secondo cui, per evitare la decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., il contumace deve provare non solo la nullità della notificazione o della citazione, ma anche la concreta mancata conoscenza del processo causata da quel vizio. Nel caso concreto, tale prova non era stata fornita; anzi, la stessa doglianza sulla nullità della citazione presupponeva la conoscenza della pendenza del giudizio. Inoltre, la censura relativa alla mancata identificazione del familiare convivente destinatario della notifica è stata considerata nuova e, comunque, non idonea a superare la presunzione di convivenza. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché dipendenti dal primo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo d'impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; la deroga per il contumace opera solo se, oltre alla nullità della notificazione, vi sia la mancata conoscenza del processo causata da quel vizio.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della citazione introduttiva.

  • art. 164 c.p.c.

    La violazione del termine minimo a comparire rende nulla la citazione, ma non comporta di per sé la mancata conoscenza del processo.

  • art. 354 c.p.c.

    Invocato per sostenere la necessità di rinnovazione della citazione e della trattazione del merito, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dipendenti dal primo motivo.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a fondamento della domanda di trasferimento coattivo dell'immobile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 479 c.p.c.

    Citato nel ricorso in relazione alla notificazione della sentenza in forma esecutiva.

Massime di principio

  • Per il contumace soccombente, la mera nullità della notificazione dell'atto introduttivo non basta a evitare la decadenza dal termine lungo di impugnazione: occorre provare anche che quel vizio gli abbia impedito la conoscenza del processo.
  • Quando la notificazione dell'atto introduttivo è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del processo; spetta al contumace superare tale presunzione dimostrando circostanze concrete di mancata conoscenza.
  • Se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza del processo si presume fino a prova contraria; se è nulla, opera invece la presunzione opposta di conoscenza.
  • L'eccezione di nullità della citazione per violazione del termine a comparire, da sola, non equivale a prova della mancata conoscenza del giudizio.
  • Le censure processuali che presuppongono l'accoglimento di una questione preliminare respinta restano inammissibili quando quella questione preliminare è stata correttamente rigettata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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