Sentenza del 05/02/2024 n. 118 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.D. chiedeva il rimborso IRPEF di Euro 7.239,24 per maggior imposta versata sugli assegni della pensione integrativa erogati per contribuzioni 1973-1999, sostenendo l'applicabilità della tassazione agevolata ai sensi dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 (aliquota agevolata 11,70%). L'Agenzia delle Entrate rifiutò (silenzio-rifiuto). In primo grado la CTP accolse il ricorso ritenendo applicabile il d.lgs. 252/2005 indipendentemente dalla data delle contribuzioni. L'Agenzia impugnò sostenendo che, trattandosi di "vecchio iscritto" a "vecchio fondo" le prestazioni erano maturate al 30/09/1999 e quindi doveva applicarsi il regime tributario anteriore al 31/12/2006 (art. 23, comma 7), escludendo l'art. 11, comma 6.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato la contumacia di B.D. e accolto l'appello dell'Agenzia. Ha riformato integralmente la sentenza di primo grado ritenendo applicabile il regime tributario anteriore al 31/12/2006 (tassazione ordinaria) in virtù dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. 252/2005 e della giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 19/07/2022, n.22665). Di conseguenza il ricorso di B.D. è stato rigettato e la domanda di rimborso respinta; le spese sono compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 252/2005, art. 11, comma 6
tassazione agevolata delle prestazioni previdenziali integrative (aliquota agevolata richiamata dall'istante: 11,70%)
Il primo giudice aveva ritenuto tale norma applicabile a tutte le prestazioni integrative "comunque erogate"; la Corte d'appello ha invece escluso la sua applicabilità ai "vecchi iscritti" i cui montanti erano maturati prima del 31/12/2006
d.lgs. n. 252/2005, art. 23, comma 7
prescrizione temporale per l'applicazione del regime tributario
Per i montanti delle prestazioni maturate entro il 31/12/2006 si applica il regime tributario vigente a quella data; ciò implica che i lavoratori iscritti a forme istituite anteriormente e con montanti maturati entro tale data non beneficiano del nuovo sistema di tassazione agevolata entrato in vigore il 1/1/2007
Cass. civ., ord., 19 luglio 2022, n. 22665
giurisprudenza di legittimità richiamata
Conferma il principio per cui i "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" per i montanti maturati entro il 31/12/2006 restano assoggettati al regime tributario precedente e non possono avvalersi della tassazione agevolata introdotta dall'art. 11, comma 6
CTR Lazio, sent. n. 71417/2019 (richiamata dalla CTP)
orientamento di merito favorevole all'applicazione estesa del d.lgs. 252/2005
Interpretazione estensiva secondo la quale il regime di cui al d.lgs. 252/2005 si applica alle prestazioni "comunque erogate"; tuttavia la Corte d'appello ha ritenuto prevalente la giurisprudenza di legittimità e il criterio temporale dell'art. 23, comma 7
Massime di principio
- Verificare sempre la data di maturazione dei montanti (data di cessazione delle contribuzioni): se i montanti sono maturati entro il 31/12/2006 si applica il regime tributario anteriore al 2007; la tassazione agevolata dell'art. 11, comma 6 d.lgs. 252/2005 è quindi inapplicabile "ragione temporis".
- Distinguere i "vecchi iscritti"/"vecchi fondi" (iscrizioni o istituzione del fondo anteriori alle norme di riforma e contribuzioni cessate prima del 2007) dai casi in cui le contribuzioni o la maturazione degli importi sono avvenute dopo il 31/12/2006: solo in questi ultimi casi può trovare applicazione il regime agevolato.
- Nel giudizio amministrativo/tributario occorre documentare con precisione le date rilevanti (data di iscrizione, data di cessazione del fondo, periodo di contribuzione, data di maturazione del montante) perché la qualificazione temporale è decisiva per l'applicazione delle norme fiscali.
- La giurisprudenza di merito può avere orientamenti diversi, ma la Corte di cassazione ha stabilito criteri temporali vincolanti; quando la questione riguarda "vecchi iscritti" è prudente fondare il ricorso sulla normativa e sulla giurisprudenza che disciplinano l'operatività temporale delle regole fiscali.
- Per richieste di rimborso conviene valutare preliminarmente la probabilità di successo alla luce del criterio di maturazione del montante: se le contribuzioni si sono interrotte prima del 31/12/2006 il rischio di rigetto è elevato.
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