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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06048/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per l'imposta di registro complementare dovuta su una compravendita immobiliare registrata nel 1987, a seguito di un avviso di rettifica e liquidazione fondato sull'accertamento di un maggior valore del bene rispetto a quello dichiarato. I contribuenti avevano impugnato la cartella; la CTR del Lazio aveva accolto gli appelli ritenendo che la cartella fosse priva di titolo, perché fondata su un precedente giudizio (definito con sentenza della commissione provinciale del 2005) che la CTR stessa aveva reputato nullo per mancata comunicazione dell'avviso di udienza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 56 d.P.R. n. 131/1986, 68 d.lgs. n. 546/1992 e 15 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la riscossione dell'imposta complementare sarebbe legittimamente frazionata e non richiederebbe un titolo definitivo, essendo sufficiente la notifica dell'atto impositivo e potendo la riscossione avvenire anche in pendenza di giudizio. I contribuenti hanno eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione, eccezione disattesa dalla Corte per effetto della sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 119/2018 per le controversie definibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, respingendo l'eccezione di inammissibilità per tardività, ma ha rigettato nel merito il motivo dell'Agenzia. Ha osservato che le norme invocate disciplinano la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, mentre nella vicenda concreta la cartella era stata emessa quando la sentenza presupposta sul merito dell'avviso di liquidazione era già divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il ricorso dell'Agenzia, quindi, non colpiva la reale ratio della decisione impugnata, che si fondava sulla ritenuta mancanza di un titolo valido e definitivo a sostegno della cartella, non contestata specificamente dalla ricorrente. Ne è seguito il rigetto del ricorso con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    È stato il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.

  • art. 56 d.P.R. n. 131/1986

    La Corte ne richiama il contenuto nel senso che, per l'imposta complementare da maggior valore accertato, è prevista una riscossione graduale in pendenza di giudizio; la norma non si applica quando la cartella sia emessa dopo la definitività del titolo presupposto.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    La norma è richiamata come disciplina generale della riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario; la sua operatività presuppone un processo ancora pendente sul titolo oggetto di riscossione.

  • art. 15 d.P.R. n. 602/1973

    È menzionato tra le norme asseritamente violate dal giudice di merito in tema di riscossione tributaria.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato dall'eccezione di tardività proposta dai controricorrenti, poi superata dalla sospensione dei termini speciale.

  • art. 6, comma 11, d.l. 119/2018

    "Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"

    La Corte ne afferma l'applicabilità alla controversia definibile, con conseguente tempestività del ricorso perché il termine breve non era ancora spirato alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 6, comma 1, d.l. 119/2018

    È richiamato per qualificare la controversia come definibile e quindi soggetta alla sospensione dei termini.

  • art. 59 d.lgs. n. 546/1992

    È menzionato nella ricostruzione dei precedenti processuali, quale base per il rinvio delle parti al primo giudice disposto dalla CTR nel precedente giudizio.

Massime di principio

  • La disciplina della riscossione frazionata dei tributi in pendenza di giudizio presuppone che il processo sul titolo impositivo sia ancora pendente; se la cartella è emessa dopo la definitività del titolo presupposto, non si è nell'ambito applicativo degli artt. 56 d.P.R. n. 131/1986 e 68 d.lgs. n. 546/1992.
  • Chi impugna una sentenza di merito deve confrontarsi con la sua reale ratio decidendi: se la decisione si fonda sulla mancanza o invalidità del titolo esecutivo o presupposto, è inconferente dedurre soltanto la legittimità della riscossione frazionata in pendenza di lite.
  • L'eccezione di tardività del ricorso per cassazione va valutata tenendo conto delle eventuali sospensioni speciali dei termini previste dalla legislazione sopravvenuta e applicabile alle controversie definibili.
  • In materia tributaria, la cartella di pagamento non è legittimamente sostenibile quando risulti emessa sulla base di un titolo presupposto non più efficace o comunque non validamente posto a fondamento della pretesa esattiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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