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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20796/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere l’esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990, 1991 e 1992, in applicazione della normativa agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. L’Amministrazione finanziaria aveva dedotto di avere già eseguito solo parzialmente il comando e sosteneva che l’importo dovuto dovesse comunque essere ridotto alla metà, in ragione della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 16-octies del d.l. 91/2017, che limita i rimborsi alle risorse stanziate. La CTR aveva invece ritenuto che tale limitazione non potesse incidere sul giudicato formatosi in sede di cognizione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione dell’art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 91/2017, sostenendo che il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto applicare la disciplina sopravvenuta alla fase esecutiva e verificare capienza dei fondi e modalità attuative del rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui limiti quantitativi dei rimborsi si applica alla fase di esecuzione e ottemperanza, anche quando il diritto al rimborso sia stato già accertato con sentenza passata in giudicato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché il giudice dell’ottemperanza verifichi la disponibilità delle risorse stanziate e, in caso di incapienza, adotti i provvedimenti necessari per dare piena esecuzione al giudicato secondo la normativa di contabilità pubblica. Le spese sono state rinviate al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per censurare la decisione di merito per erronea applicazione della disciplina sui rimborsi.

  • art. 1, comma 665, l. 190/2014

    La Corte lo considera la base normativa dei rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma e ritiene che, nella fase esecutiva, operino i limiti di disponibilità delle risorse stanziate.

  • art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. in l. 123/2017

    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123

    La disposizione sopravvenuta viene qualificata come applicabile alla fase di attuazione/ottemperanza del rimborso, non al diritto sostanziale già accertato in cognizione, ma con effetti sulle modalità di esecuzione.

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    giudizio tributario di ottemperanza

    Il giudice dell’ottemperanza deve dare concreta attuazione al giudicato, enucleando e precisando gli obblighi da eseguire e adottando i provvedimenti necessari alla piena esecuzione.

  • art. 29 d.l. 162/2019

    È richiamato insieme alle altre norme sulla disciplina dei fondi per i rimborsi e sulla necessità di verificarne la capienza.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice deve dare concreta attuazione al giudicato e può precisarne il contenuto operativo, verificando anche la compatibilità della fase esecutiva con la disciplina sopravvenuta che regola le modalità di pagamento.
  • Le norme sopravvenute che introducono limiti quantitativi o modalità speciali di erogazione dei rimborsi incidono sulla fase esecutiva anche quando il diritto al rimborso sia già stato accertato con sentenza definitiva, purché il giudizio di ottemperanza sia instaurato quando tali norme sono già vigenti.
  • In presenza di una disciplina che subordina il rimborso alla disponibilità di fondi stanziati, il giudice dell’ottemperanza deve accertare la capienza delle risorse e, se necessario, adottare i provvedimenti previsti dalla contabilità pubblica per assicurare l’esecuzione del giudicato, senza disporre una falcidia del diritto giudizialmente accertato.
  • La sopravvenienza normativa che disciplina un diverso procedimento di rimborso, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, opera sui giudizi esecutivi o di ottemperanza pendenti e non altera il riconoscimento del diritto sostanziale già definito in cognizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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