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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35175/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un prestito di denaro che il creditore assumeva di avere concesso al debitore nel 1996, con scadenze poi prorogate fino al 2002. Ottenuto un decreto ingiuntivo per il residuo capitale e gli interessi, il debitore proponeva opposizione sostenendo che il debito fosse stato integralmente estinto, anche tramite tre assegni bancari e un successivo bonifico. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione, ma il tribunale riformava la decisione: riteneva provato il rapporto di mutuo, riteneva non dimostrato che gli assegni fossero stati imputati al debito da mutuo e attribuiva al bonifico un rilievo confessorio circa il residuo credito. Il ricorrente per cassazione deduceva due violazioni di legge: 1) degli artt. 1193 e 2697 c.c., sostenendo che gli assegni dovevano essere considerati pagamenti estintivi del mutuo e che, in difetto di prova di altri rapporti obbligatori, il creditore non poteva negarne l'imputazione al mutuo; 2) dell'art. 2730 c.c., contestando la valenza confessorio-indiziaria attribuita dal tribunale alla causale del bonifico, anche perché effettuato dalla moglie e non dal debitore, e rilevando altresì l'asserita incongruenza dell'importo indicato rispetto al credito residuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente perché strettamente connessi. Ha ritenuto corretto il principio applicato dal tribunale in tema di onere della prova del pagamento: il creditore deve provare il titolo del proprio diritto, mentre il pagamento è fatto estintivo che deve essere provato dal debitore; solo se sia provato un pagamento specificamente riferibile a quel credito, l'onere si sposta sul creditore per allegare una diversa imputazione. Nel caso concreto, il tribunale aveva accertato in fatto, con motivazione ritenuta congrua e non censurabile, che i tre assegni non erano specificamente ascrivibili al rapporto di mutuo e che, comunque, non vi era prova del loro collegamento con il credito azionato; il ricorrente stava, in sostanza, chiedendo una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 2730 c.c., rilevando che la causale del bonifico era stata valorizzata dal giudice di merito solo come elemento indiziario nell'ambito della valutazione complessiva del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi respinto; è stata respinta anche la domanda ex art. 96 c.p.c., perché non ravvisata colpa grave o pretestuosità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il creditore che agisce in giudizio deve provare il titolo del proprio credito, mentre il pagamento è un fatto estintivo e la relativa prova incombe al debitore che lo eccepisce.
  • Se il debitore deduce l'avvenuto pagamento tramite titoli di credito, deve dimostrare il collegamento di quei titoli con il credito azionato, quando tale collegamento sia contestato dal creditore.
  • Solo quando sia provato un pagamento avente specifica efficacia estintiva rispetto a quel determinato debito, si sposta nuovamente sul creditore l'onere di allegare e dimostrare una diversa imputazione del pagamento.
  • In cassazione non è consentito richiedere una nuova valutazione delle prove o il riesame del merito sotto la veste della violazione di legge, salvo anomalia motivazionale rilevante nei limiti del vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.
  • La causale di un bonifico può assumere valore indiziario nel quadro della valutazione complessiva delle prove, ma non determina automaticamente una confessione giudiziale ai sensi dell'art. 2730 c.c.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede, oltre alla soccombenza, la mala fede o la colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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