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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21454/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto notarile del 17 luglio 2014 con cui Roma Capitale assegnava a una cooperativa edilizia diritti di superficie su un'area in piano di zona, per realizzare interventi di edilizia economica e popolare a favore dei soci aventi diritto. L'atto fu registrato con imposta in misura fissa, ma l'Agenzia delle Entrate ritenne dovuta l'imposta di registro proporzionale, sulla base dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, come modificato dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23/2011, assumendo soppressa ogni esenzione o agevolazione. L'Ufficio notificò l'avviso di liquidazione solo al notaio rogante. La cooperativa impugnò l'atto; in primo grado il ricorso fu dichiarato inammissibile per mancata allegazione dell'atto impugnato, mentre in appello la CTR annullò l'avviso, ritenendo applicabile la tassazione in misura fissa e sanata l'irregolarità della notifica. L'Agenzia ricorse per cassazione con tre motivi: 1) erronea esclusione del difetto di legittimazione della cooperativa, poiché l'avviso era stato notificato solo al notaio, coobbligato solidale ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1292 c.c.; 2) nullità della sentenza per mancato rilievo dell'interruzione ed estinzione del processo a seguito del decesso del difensore originario della cooperativa e della presunta mancata riassunzione; 3) violazione delle norme sull'imposta di registro, sostenendo che al diritto di superficie costituito nel 2014 dovesse applicarsi la tassazione proporzionale e non la successiva disciplina agevolativa reintrodotta dal d.l. n. 133/2014, non retroattiva. La cooperativa resistette e eccepì anche l'inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, perché eseguita al precedente difensore rinunciante.

La decisione

La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo. Ha ritenuto valida la notifica del ricorso per cassazione alla parte che ha comunque depositato controricorso, per sanatoria del vizio ex art. 156 c.p.c. Ha poi escluso il difetto di legittimazione della cooperativa a impugnare l'avviso notificato al notaio, richiamando il principio per cui, in tema di imposta di registro, l'avviso notificato al notaio responsabile d'imposta può essere impugnato anche dalle parti sostanziali dell'atto, restando fermo che l'Amministrazione può rivolgersi anche a uno solo dei coobbligati solidali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la costituzione del nuovo difensore e la mancata estinzione del processo risultavano correttamente accertate in appello. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che al momento dell'atto del 17 luglio 2014 la disciplina vigente imponeva la tassazione proporzionale e che la successiva reintroduzione dell'imposta fissa non poteva operare retroattivamente, non essendo applicabile l'art. 79 TUR invocato dalla contribuente, riferito alla diversa successione normativa interna al testo unico. La sentenza d'appello è stata quindi cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • artt. 81, 99 e 100 c.p.c.

    sono evocati per sostenere il difetto di legittimazione attiva della contribuente a impugnare l'avviso notificato al notaio.

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    la Corte lo interpreta nel senso che le parti sostanziali dell'atto restano obbligate all'imposta e possono impugnare l'avviso anche se notificato al notaio responsabile d'imposta.

  • art. 1292 c.c.

    è richiamato per affermare la solidarietà passiva tra notaio e parti dell'atto, con facoltà del creditore di rivolgersi a uno solo dei coobbligati.

  • art. 81 c.p.c.

    viene invocato per negare la possibilità di agire della cooperativa in assenza di sostituzione processuale.

  • artt. 40, 43, 45 e 59, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 546/1992

    sono richiamati per sostenere l'interruzione ed estinzione del giudizio tributario per morte del difensore e mancata riassunzione; la Corte esclude che ciò sia avvenuto.

  • art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    è la base tariffaria per l'imposta di registro sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali; per la Corte, nel periodo considerato, comportava tassazione proporzionale.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23/2011

    secondo la Corte, nel regime vigente all'epoca dell'atto aveva soppresso esenzioni/agevolazioni e non consentiva la tassazione fissa invocata dalla contribuente.

  • art. 13 d.lgs. n. 472/1997

    è richiamato per qualificare il notaio quale responsabile d'imposta tenuto all'integrazione del versamento.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    la Corte vi fonda la sanatoria della nullità della notificazione del ricorso per cassazione per raggiungimento dello scopo, essendo stato depositato controricorso.

  • art. 291 c.p.c.

    è citato come rimedio alla nullità della notifica mediante rinnovazione disposta dal giudice o spontanea.

  • art. 79 d.P.R. n. 131/1986

    la Corte afferma che la disposizione riguarda solo le modifiche del testo unico rispetto alla disciplina previgente e non una normativa sopravvenuta diversa, come quella invocata dalla contribuente.

  • d.l. n. 133/2014 conv. con L. n. 164/2014

    è indicato come fonte della successiva reintroduzione dell'imposta fissa, non applicabile retroattivamente al caso in esame.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la notifica dell'avviso al notaio responsabile d'imposta non esclude la legittimazione delle parti sostanziali dell'atto a impugnare l'atto impositivo, poiché l'obbligazione tributaria resta in capo ai coobbligati solidali.
  • Quando il creditore tributario agisce nei confronti di uno solo dei coobbligati solidali, la scelta del destinatario dell'atto non determina di per sé invalidità dell'accertamento nei confronti degli altri obbligati, che potranno eventualmente far valere le proprie ragioni nei rapporti interni di regresso o rivalsa.
  • La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata se la parte intimata si costituisce e svolge difese nel merito, perché il vizio viene meno per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
  • Nel processo tributario, l'interruzione per morte del difensore e l'eventuale estinzione del giudizio richiedono una concreta mancata prosecuzione del processo; se il nuovo difensore si costituisce, l'estinzione non si verifica.
  • In materia di imposta di registro, una disciplina agevolativa sopravvenuta non è applicabile retroattivamente agli atti anteriori in assenza di una previsione espressa di efficacia retroattiva.
  • Le norme dell'art. 79 del TUR si riferiscono alle modifiche interne al testo unico rispetto alla disciplina previgente e non consentono, da sole, di estendere a fatti anteriori una diversa normativa successiva non espressamente retroattiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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