Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25016/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale emessa per il recupero di contributi previdenziali relativi a 63 lavoratori addetti ad attività di intrattenimento turistico svolta sulla spiaggia di Bibione. I giudici di merito avevano rigettato l'opposizione, ritenendo non necessario integrare il contraddittorio con la società appaltante, qualificando l'attività come ricompresa nell'obbligo assicurativo ENPALS per gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica e rideterminando, dopo consulenza contabile, l'importo del credito. Con il ricorso per cassazione le società deducevano: 1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 per mancata integrazione del contraddittorio con la società committente/appaltante, asseritamente litisconsorte necessario; 2) violazione dell'art. 3 d.lgs.C.P.S. n. 708/1947 e del d.m. 15 marzo 2005, oltre che erronea interpretazione delle circolari ENPALS, sostenendo che gli animatori non operassero in una struttura ricettiva e che l'accesso libero alla spiaggia escludesse l'obbligo di iscrizione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello rideterminato la contribuzione invece di limitarsi a dichiarare la nullità della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non censurava la ratio della decisione d'appello secondo cui il litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 era stato introdotto solo successivamente rispetto all'instaurazione del giudizio di primo grado. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che l'obbligo assicurativo per gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica si fonda sul dato funzionale dell'attività di promozione del turismo e può riguardare anche una spiaggia pubblica organizzata per tale finalità, senza che sia decisivo che non si tratti di albergo o villaggio turistico né che l'animazione sia gratuita per i frequentatori. Ha rigettato anche il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui l'opposizione a cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto contributivo, imponendo al giudice di verificare esistenza e quantificazione della pretesa sostanziale, senza che ciò comporti la sostituzione di una nuova cartella alla precedente. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con conferma della pretesa contributiva nei limiti accertati in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    Il litisconsorzio tra committente e appaltatore non era applicabile al giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore della modifica normativa richiamata dalla Corte d'appello.

  • art. 3 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947

    Invocato per contestare l'obbligo assicurativo, ma ritenuto non ostativo all'inquadramento dei lavoratori come animatori in struttura turistica.

  • d.P.R. n. 203/1993, art. 1

    L'obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo è esteso anche agli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica; la nozione di struttura ricettiva va letta in senso funzionale e non limitata a edifici o stabilimenti a pagamento.

  • d.m. 15 marzo 2005

    Norma richiamata dai ricorrenti per escludere l'obbligo di iscrizione, ma non ritenuta idonea a sovvertire l'interpretazione accolta dai giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è stata respinta perché, nell'opposizione a cartella, il giudice deve accertare il rapporto contributivo e la sua esatta quantificazione, non limitarsi a prendere atto della nullità formale dell'atto.

Massime di principio

  • Nell'opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, il giudizio ha natura di ordinario giudizio di cognizione sul rapporto sostanziale: il giudice deve verificare se il credito esista e in quale misura, anche quando sia denunciata la nullità dell'atto di riscossione.
  • La nozione di "struttura ricettiva connessa all'attività turistica" va interpretata in modo funzionale, avendo riguardo alla finalità di promozione del turismo; non è necessario che si tratti di un albergo o di un villaggio turistico, potendo rilevare anche altri luoghi organizzati per tale scopo.
  • In tema di litisconsorzio necessario, la censura in cassazione è inammissibile se non confronta specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non dimostra l'errore logico-giuridico posto a base della decisione.
  • La rideterminazione giudiziale dell'importo contributivo accertato non integra la creazione di una nuova cartella, ma costituisce la decisione sul rapporto obbligatorio sottostante all'iscrizione a ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiOpposizioni esecutive
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.