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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32631/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda un lastrico solare di immobile familiare attribuito in nuda proprietà a una sorella con riserva di usufrutto ai genitori, e poi oggetto di contrasti tra i fratelli circa l’accesso e il possesso. In un primo giudizio la sorella aveva chiesto l’accertamento della proprietà e del diritto di uso esclusivo del lastrico e il divieto di accesso agli altri fratelli; il tribunale aveva riconosciuto la nuda proprietà in suo capo, ma aveva rigettato le ulteriori domande assumendo l’esistenza dell’usufrutto dei genitori. In appello il gravame era stato respinto, anche sul rilievo che la morte degli usufruttuari non era stata allegata e provata tempestivamente. Successivamente la medesima sorella ha introdotto un nuovo giudizio chiedendo, accertata l’estinzione dell’usufrutto, la declaratoria che i fratelli non avessero alcun diritto di accesso al bene e la riconsegna del lastrico. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d’appello ha confermato, ritenendo che la precedente decisione avesse già riconosciuto la sua proprietà esclusiva e che, estinto l’usufrutto, ella potesse agire in rivendicazione come piena proprietaria. Il fratello soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 948, 949 e 2909 c.c., sostenendo che nel primo processo si era già formato giudicato sul fatto che l’attrice fosse solo nuda proprietaria e che la seconda domanda fosse preclusa dal giudicato, poiché l’estinzione dell’usufrutto doveva essere dedotta nel primo giudizio; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita formazione di giudicato interno sulla qualità di nuda proprietaria, non essendo stata proposta appello incidentale sul punto; 3) violazione degli artt. 1140 e 1146 c.c., deducendo che il possesso del bene era stato pacificamente esercitato dai convenuti sin dal 1989, come già riconosciuto da una precedente sentenza possesso ria, e che il giudicato del primo processo avrebbe impedito anche la rivendicazione del possesso da parte dell’attrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza: in particolare, chi invoca un giudicato esterno o interno deve riprodurre nel ricorso il contenuto rilevante delle precedenti sentenze e degli atti processuali, con indicazioni puntuali che consentano il controllo diretto della Corte. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato: ha ribadito che l’usufrutto si estingue con la morte dell’usufruttuario e non si trasferisce agli eredi, ma ciò non impedisce all’erede dell’usufruttuario di far valere la propria posizione possessoria; tuttavia, nel caso concreto, il possesso allegato dal ricorrente si fondava su un precedente giudicato possessorio che non poteva essere opposto alla diversa pretesa petitoria proposta dalla controparte nel nuovo giudizio. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato il ricorrente alle spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’inammissibilità della seconda azione di rivendicazione e il limite del giudicato; la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità del motivo.

  • art. 949 c.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all’art. 948 c.c. per qualificare la domanda come petitoria; la Corte non sviluppa una diversa lettura della norma per l’inammissibilità del motivo.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per invocare l’efficacia del giudicato esterno; la Corte afferma che, per dedurlo in cassazione, occorre trascrivere in modo puntuale il testo delle decisioni pregresse.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la denuncia di omessa pronuncia/violazione del giudicato interno; la Corte rileva che la censura è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per sostenere l’esistenza di un possesso esercitato dai convenuti; la Corte osserva che il possesso possessorio non neutralizza la pretesa petitoria nel caso concreto.

  • art. 1146 c.c.

    richiamato per sostenere la persistenza/trasmissione della posizione possessoria; la Corte ribadisce che l’usufrutto non si trasferisce agli eredi, pur potendo questi far valere il possesso nei limiti in cui sia autonomamente provato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata; la Corte afferma la legittima partecipazione del consigliere che aveva formulato la proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per affermare l’assenza di incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione.

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato per escludere una causa di incompatibilità del consigliere relatore/proponente.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato in relazione alla medesima questione di incompatibilità del giudice.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese e la condanna per responsabilità aggravata in favore della controricorrente.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione l’esistenza di un giudicato esterno o interno deve riportare nel ricorso, in modo completo e puntuale, il contenuto delle decisioni pregresse e dei passaggi processuali rilevanti; richiami frammentari o generici comportano l’inammissibilità della censura per difetto di specificità.
  • L’accertamento dell’incidenza di un precedente giudicato richiede la precisa identificazione dell’oggetto del giudicato e della domanda proposta nel nuovo giudizio; la diversa qualificazione della posizione giuridica del soggetto rispetto al bene può incidere sull’ambito oggettivo della preclusione.
  • Il possesso fatto valere in un precedente giudizio possessorio non è automaticamente opponibile alla diversa azione petitoria successivamente proposta da chi rivendichi il bene come proprietario, poiché possessorio e petitorio restano autonomi.
  • L’usufrutto si estingue con la morte dell’usufruttuario e non si trasmette agli eredi; tuttavia, l’erede dell’usufruttuario può, in astratto, far valere una propria posizione possessoria, se autonomamente allegata e provata.
  • Nel giudizio di legittimità, le censure che implicano l’esame diretto degli atti richiedono un livello elevato di autosufficienza: la Corte non può essere chiamata a svolgere ricerche integrative per colmare lacune dell’esposizione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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