Cassazione Civile, Ordinanza n. 17030/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva irrogato una sanzione amministrativa per violazione del divieto di trasferimento di contante oltre soglia, in relazione a 18 pagamenti eseguiti dalla società debitrice in favore di un'altra società. I pagamenti, pur ciascuno inferiori alla soglia legale, erano stati effettuati in forma frazionata e in un ristretto arco temporale, per importi complessivamente riferibili a fatture di valore superiore al limite consentito. I ricorrenti avevano opposto l'ordinanza sostenendo, in sintesi, che per integrare la violazione non bastasse la mera prossimità temporale dei versamenti, occorrendo ulteriori elementi determinati; secondo la loro tesi, il criterio temporale dell'operazione frazionata sarebbe stato introdotto solo dalla disciplina successiva del d.lgs. 231/2007 e non sarebbe applicabile alla fattispecie regolata dalla legge n. 197/1991. Deducevano dunque violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 197/1991.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui era proposto dalla società cessata, poiché non più soggetto di diritto, e ha rigettato nel merito il motivo di ricorso dei due ricorrenti persone fisiche. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato la disciplina previgente alla riforma del 2007, affermando che, ai fini dell'illecito amministrativo, rileva il valore dell'intera operazione economica cui i trasferimenti in contanti sono funzionali, e non il solo valore dei singoli pagamenti né il solo dato temporale. Ha quindi confermato la sanzione e condannato i ricorrenti in solido alle spese, disponendo anche il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro
per la disciplina previgente al d.lgs. 231/2007 la verifica dell'illecito va compiuta avendo riguardo al valore complessivo dell'operazione economica cui i pagamenti in contanti sono funzionali, non al solo importo di ciascun versamento né al solo dato cronologico.
la riforma ha introdotto espressamente il rilievo dell'operazione frazionata e del limite temporale dei sette giorni, ma tale criterio non è applicabile ratione temporis alla fattispecie decisa.
art. 1, lett. m), d.lgs. n. 231/2007
definisce l'operazione frazionata come operazione unitaria sotto il profilo economico articolata in più pagamenti inferiori al limite, effettuati in momenti diversi entro un circoscritto periodo di tempo; la Corte la richiama solo per escluderne l'applicazione retroattiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata dai ricorrenti come parametro del motivo di violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nella disciplina previgente al d.lgs. 231/2007, il divieto di trasferimento di contante oltre soglia si valuta con riferimento al valore complessivo dell'operazione economica sottostante, se i singoli pagamenti frazionati sono funzionali all'adempimento di quella stessa obbligazione.
- Per integrare l'illecito amministrativo non è necessario che i versamenti sotto-soglia siano racchiusi entro un limite temporale prefissato: il criterio dei sette giorni è proprio della disciplina successiva e non può essere esteso retroattivamente.
- Il dato cronologico, da solo, non è il parametro decisivo né in senso esclusivo né in senso sostitutivo: ciò che rileva è l'unitarietà economica dell'operazione cui i trasferimenti sono collegati.
- Il ricorso proposto in nome di una società cessata è inammissibile, poiché un ente non più esistente non conserva la capacità di stare in giudizio.
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