Cassazione Civile, Ordinanza n. 22090/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato nel 2009 per un locale ad uso centro estetico. La locatrice ha intimato lo sfratto per morosità, sostenendo il mancato o ritardato pagamento di alcuni canoni e invocando una clausola contrattuale che prevedeva l'imputazione dei pagamenti successivi alle rate insolute più risalenti. La conduttrice ha eccepito di aver versato quanto dovuto con effetto sanante prima dell'iscrizione a ruolo. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che la locatrice avesse introdotto fatti nuovi con la memoria integrativa e che, comunque, la conduttrice avesse dimostrato documentalmente il pagamento dei canoni contestati. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che la memoria integrativa non avesse introdotto una domanda nuova, che nel rito locatizio la domanda potesse essere modificata nei limiti consentiti e che, sulla base della CTU contabile, tutti i canoni dovuti per il periodo esaminato fossero stati pagati; ha inoltre ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda relativa ad oneri condominiali per il biennio 2017-2018. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1193 e 1372 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe applicato la clausola contrattuale sull'imputazione dei pagamenti tardivi; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avrebbe erroneamente limitato l'accertamento ad alcuni periodi anziché all'intero rapporto locatizio e che il CTU avrebbe ricevuto un quesito parziale; 3) un ulteriore vizio non compiutamente riprodotto nel testo fornito, comunque ricondotto alla critica della motivazione e della ricostruzione del rapporto obbligatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, quanto al primo motivo, che la censura era generica e non coglieva la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata non aveva affrontato la questione dell'imputazione convenzionale dei pagamenti, ma aveva escluso in fatto l'inadempimento e dichiarato inammissibile la pretesa relativa agli oneri condominiali del 2017-2018. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva confutato la reale ratio della decisione d'appello, ossia l'assenza di modifica della domanda originaria e l'accertamento del pagamento integrale dei canoni dovuti nel periodo considerato. In conseguenza, il ricorso è stato respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in tema di imputazione dei pagamenti, ma la Corte rileva che la sentenza impugnata non aveva applicato tale norma né affrontato la relativa questione in diritto
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1193 c.c., senza che la Corte territoriale avesse svolto un'effettiva applicazione della norma censurata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge va dedotta indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la censura di violazione di legge deve contenere una specifica indicazione delle ragioni di contrasto con la sentenza impugnata
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio motivazionale o di motivazione apparente, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
usato dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto la censura inidonea a scalfire la decisione di merito
richiamato dalla Corte d'appello nel ritenere modificabile la domanda nel mutamento di rito locatizio
richiamato dalla Corte d'appello per affermare che, nel mutamento di rito, le preclusioni decorrono con il deposito della memoria integrativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con la norma invocata.
- Non è sufficiente denunciare genericamente un errore nell'esito della decisione: occorre colpire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento del provvedimento impugnato.
- La censura di vizio motivazionale o di motivazione apparente non è ammissibile quando il ricorrente non si confronta con l'effettivo percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
- Nel giudizio di merito, la parte che intenda contestare la morosità deve misurarsi con l'accertamento fattuale dei pagamenti eseguiti e con la corretta delimitazione dell'oggetto della domanda, senza sovrapporre al decisum questioni non trattate dalla sentenza impugnata.
- Nel rito locatizio, la valutazione dell'ammissibilità di modifiche della domanda e della tempestività delle preclusioni dipende dal concreto contenuto degli atti introduttivi e della memoria integrativa, come apprezzato dal giudice di merito.
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