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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23613/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2007, l'Ufficio aveva contestato al contribuente un maggior reddito ai fini IRPEF. Il ricorso in primo grado era stato rigettato; in appello la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il gravame perché la copia dell'atto di appello, non notificato a mezzo ufficiale giudiziario, era stata depositata presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale oltre trenta giorni dopo la proposizione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 152 e 153 c.p.c. e dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la norma non prevedesse, nella versione applicabile ratione temporis, un termine perentorio di trenta giorni per quel deposito; 2) violazione dell'art. 1 d.lgs. 546/1992, degli artt. 152 e 153 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., invocando in via gradata l'errore scusabile per l'incertezza interpretativa; 3) violazione dell'art. 1 d.lgs. 546/1992, degli artt. 152, 153 e 331 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il tardivo deposito non avesse leso il contraddittorio e fosse sanabile con meccanismo analogo a quello dell'art. 331 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva; ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto applicabile ratione temporis la disciplina previgente dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992, affermando che, quando l'appello non è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito della copia presso la segreteria della Commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata deve avvenire entro trenta giorni dalla proposizione, a pena di inammissibilità. La Corte ha escluso sia l'errore scusabile sia l'applicabilità dell'art. 331 c.p.c., osservando che non vi era overruling né contrasto giurisprudenziale rilevante e che la decadenza derivava da errore di diritto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore della sola Agenzia delle entrate, con ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    a pena di inammissibilità

    Per l'appello tributario non notificato a mezzo ufficiale giudiziario, la copia deve essere depositata presso la segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata entro trenta giorni dalla proposizione; il termine è perentorio e la sua violazione comporta inammissibilità.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    a pena di inammissibilità

    Il richiamo dell'art. 53 all'art. 22, comma 1, consente di estendere al deposito dell'appello il termine perentorio di trenta giorni previsto per il ricorso tributario.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi sulla non perentorietà del termine; la Corte non ne ricava una deroga alla disciplina speciale del processo tributario.

  • art. 153 c.p.c.

    L'istituto della rimessione in termini/errore scusabile non opera quando la decadenza deriva da errore di diritto e non da impedimento processuale o situazione assimilabile.

  • art. 331 c.p.c.

    Non è applicabile in via analogica al tardivo deposito della copia dell'appello nel processo tributario, trattandosi di fattispecie autonoma e specificamente regolata.

  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione ai principi del processo tributario, ma non idoneo a superare la disciplina speciale dell'appello.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte ritiene non violata la garanzia difensiva perché la disciplina processuale è chiara e giustificata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al giusto processo; la Corte esclude profili di incompatibilità della disciplina applicata.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Il trasferimento di rapporti, poteri e competenze alle Agenzie fiscali comporta il difetto di legittimazione passiva del Ministero nei processi relativi ai servizi attribuiti alle Agenzie.

  • art. 123 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per evidenziare che, quando la notificazione avviene tramite ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia dell'impugnazione è già assicurata alla segreteria del giudice di primo grado.

  • art. 6 Convenzione EDU

    La Corte richiama la propria giurisprudenza per escludere che la disciplina processuale in esame sia imprevedibile o lesiva del giusto processo convenzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'appello non è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito della copia presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione, pena l'inammissibilità.
  • La successiva modifica normativa di una disposizione processuale non si applica agli atti già perfezionati prima della sua entrata in vigore, in difetto di una disciplina transitoria espressa, secondo il principio del tempus regit actum correttamente inteso.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non può essere invocata quando la decadenza deriva da un errore di diritto su una norma chiara e consolidata, in assenza di overruling o di un effettivo contrasto giurisprudenziale rilevante.
  • L'art. 331 c.p.c. non è utilizzabile per sanare il mancato o tardivo deposito della copia dell'appello nel processo tributario, se la fattispecie è regolata da una disciplina speciale che prevede espressamente la sanzione dell'inammissibilità.
  • Nei giudizi relativi ai rapporti trasferiti alle Agenzie fiscali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze difetta di legittimazione passiva, salvo specifiche ragioni diverse non emergenti dalla controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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