Cassazione Civile, Ordinanza n. 03936/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno d’imposta 2002, emesso per una plusvalenza ritenuta imponibile in relazione a una cessione immobiliare e per la rettifica del reddito d’impresa con riferimento a rimanenze finali cedute in evasione di IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo che la successiva risoluzione del contratto di cessione per mancato pagamento del prezzo eliminasse la ripresa a tassazione della plusvalenza. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 86 e 109, comma 2, TUIR, perché la CTR avrebbe attribuito rilievo a vicende successive alla cessione, mentre la plusvalenza si realizza al momento della conclusione del contratto e la successiva risoluzione per mancato pagamento del prezzo dà luogo solo a una sopravvenienza passiva; (2) violazione degli artt. 86 e 109, comma 2, TUIR, dell’art. 2 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR deciso in contrasto con circostanze di fatto incontestate; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa alla rettifica del reddito conseguente alla cessione delle rimanenze finali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo e rigettando il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando parzialmente l’originario ricorso del contribuente limitatamente alla ripresa a tassazione della plusvalenza. Le spese dell’intero giudizio, compresi i gradi di merito, sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La plusvalenza fiscalmente rilevante derivante dalla cessione di azienda si realizza al momento della conclusione del contratto; le vicende successive dell’adempimento o del mancato pagamento del prezzo non incidono sul sorgere del presupposto impositivo.
art. 109, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
È richiamato per escludere che eventi successivi alla cessione possano incidere sul momento di realizzo della plusvalenza.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma il motivo è rimasto assorbito dopo l’accoglimento del primo.
Invocato nel secondo motivo con riferimento alla decisione su circostanze di fatto asseritamente incontestate, ma senza esame per assorbimento.
La Corte esclude l’omessa pronuncia, osservando che la CTR, pur senza motivazione specifica, ha comunque rigettato integralmente l’appello e quindi ha deciso anche sulla censura relativa alle rimanenze finali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei primi due motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro di deduzione del terzo motivo per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di un’azienda si perfeziona e diviene fiscalmente rilevante al momento della conclusione del contratto, non al momento dell’incasso del prezzo.
- Le vicende successive all’atto di cessione, come il mancato pagamento del corrispettivo o la risoluzione del contratto, non eliminano la plusvalenza già realizzata; esse possono semmai generare una diversa posta reddituale, come una sopravvenienza passiva.
- Ai fini dell’art. 112 c.p.c., non vi è omessa pronuncia quando il giudice, pur con motivazione sintetica o implicita, rigetta integralmente l’appello e mostra di avere deciso anche sul capo specificamente censurato.
- Quando il motivo accolto è sufficiente a definire la controversia e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03901/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03902/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03915/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03917/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03918/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03919/2024 del 13/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →