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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36003/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Grande era stato condannato in primo grado e in appello per i reati, in continuazione, di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006) e di esercizio di attività di produzione/ lavorazione senza autorizzazione con emissioni tossiche (art. 279 d.lgs. 152/2006), fatti accertati il 27.3.2017. In cassazione l'imputato ha articolato due motivi: (1) intervento della prescrizione per entrambi i reati, con decorrenza dal 27.3.2017 e termine quinquennale ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., tenendo conto di alcuni periodi di sospensione (rinvii dal 19.5 al 24.11.2020 e dal 17.6 al 1.7.2022); (2) mancato riconoscimento del ruolo di responsabile dell'impianto attribuito a un altro soggetto, che avrebbe esonerato l'imputato dalle attività esecutive. In memoria il difensore ha poi aderito al conteggio dei giorni di sospensione indicati dal PG, sostenendo che la prescrizione era maturata il 9.6.2022, antecedente alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha assorbito il secondo. Ha svolto un accertamento sulla natura del reato di deposito di rifiuti (art. 256): può essere permanente o istantaneo a seconda delle circostanze (sistema di stoccaggio con successivo smaltimento ricorrente indica persistenza). Tuttavia ha considerato che il sequestro dell'area compiuto dalla polizia giudiziaria il 27.3.2017 ha posto fine all'attività illecita e quindi tale data costituisce il dies a quo per la prescrizione sia per il reato di deposito sia per il reato istantaneo di cui all'art. 279. Il termine quinquennale sarebbe dunque scaduto il 27.3.2022; i periodi di sospensione dedotti (rinvii) non superano complessivamente 74 giorni e, nel calcolo del rinvio per impedimento del difensore, va applicato il limite massimo di 60 giorni ai sensi dell'art. 159 c.p. Pertanto entrambi i reati risultavano estinti per prescrizione anteriormente alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2

    Il reato di deposito incontrollato di rifiuti può avere natura permanente se l'attività di stoccaggio è prodromica a successivo recupero/smaltimento o sistematicamente reiterata; può invece essere istantaneo quando la condotta si esaurisce nel rilascio del rifiuto. La qualificazione incide sul computo della prescrizione.

  • art. 279 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279

    Considerato reato di natura istantanea; il dies a quo per la prescrizione è la data in cui il fatto illecito si è concretamente verificato o si è avuto il suo concreto accertamento e/o l'interruzione dell'attività illecita.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce i termini ordinari di prescrizione; nel caso concreto il termine applicato è quello quinquennale previsto per i reati in contestazione.

  • art. 161 cod. pen.

    Disposizione applicata insieme all'art. 157 per determinare il termine di prescrizione; la Corte ha computato il quinquennio decorrente dal 27.3.2017.

  • art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen. (testo introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251)

    art. 159 c.p., comma 1, n. 3; legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6

    Limita il periodo computabile per l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale al massimo di 60 giorni; applicazione riduttiva ai fini del calcolo della sospensione della prescrizione.

  • art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)

    Consente la censura in Cassazione per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, anche con un unico motivo; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo e ne ha pronunciato l'effetto estintivo.

Massime di principio

  • Per i reati collegati allo stoccaggio/smaltimento di rifiuti va sempre verificata la natura della fattispecie (permanente vs istantanea): la qualificazione influisce sul dies a quo della prescrizione.
  • La cessazione dell'attività delittuosa per effetto di un atto ufficiale (es. sequestro dell'area da parte della polizia giudiziaria) può costituire il momento iniziale (dies a quo) per il computo della prescrizione anche se la condotta era stata reiterata in precedenza.
  • Nel conteggio dei giorni di sospensione della prescrizione per rinvii processuali occorre applicare i massimali previsti dalla legge (es. max 60 giorni per impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale), non ogni rinvio è interamente computabile.
  • Il ricorso per cassazione può essere efficacemente fondato unicamente sull'intervenuta prescrizione (art. 606 c.p.p., lett. b) ) e, se accertata, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio.
  • La pronuncia di annullamento per prescrizione non implica un accertamento di insussistenza dei fatti sul piano probatorio, ma l'estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale; ciò ha effetti pratici simili all'annullamento senza riesame del merito.

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