Cassazione Penale, Sentenza n. 19390/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria (8/6/2020, irrevocabile 23/9/2021) promossa ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c) e d) cod.proc.pen. Il ricorrente contestava l'inconciliabilità dei giudicati tra la condanna a suo carico per la detenzione e trasporto di circa 5,870 kg di marijuana (sequestro del 31/5/2013) e l'assoluzione, pronunciata dalla Corte d'appello di Roma, di alcuni intermediari (i Pizzata) relativamente alla cessione di 10 kg inizialmente contestati; deduceva inoltre l'esistenza di prove nuove a sua discolpa (errata identificazione: omonimia con altro Strangio classe 1979) e sosteneva che la sostanza sequestrata fosse qualitativamente diversa da quella originaria, configurando un fatto diverso da quello contestato. Il procedimento originario riguardava reati previsti dagli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato il rigetto dell'istanza di revisione. Ha ritenuto infondato il motivo sull'inconciliabilità: per la revisione occorre un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici, non una mera divergenza di valutazione probatoria tra giudicati; le sentenze di Roma e di Reggio Calabria, secondo la Corte, risultano compatibili e complementari in quanto entrambe escludono la cessione dei 10 kg e attestano la detenzione/trasporto dei circa 5,870 kg sequestrati. Ha inoltre escluso l'ammissibilità della revisione per presunta falsità o per l'errata identificazione invocata, rilevando che l'accertamento della falsità o di altro reato a fondamento della revisione richiede una pronuncia definitiva che accerti tali fatti; e che la dedotta diversità del fatto rispetto all'imputazione (richiamo all'art. 521 cod.proc.pen.) non integra motivo di revisione ex art. 630. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a), c) e d) cod.proc.pen.
La revisione è ammessa per inconciliabilità oggettiva dei fatti storici tra giudicati o per falsità/altro reato accertato con sentenza definitiva; non è lo strumento per sindacare divergenze di valutazione probatoria tra processi distinti.
art. 634, comma 2, cod.proc.pen.
Riferimento processuale all'ordinanza di inammissibilità emessa de plano dalla Corte d'appello, poi annullata con rinvio dalla Cassazione nel precedente stadio del procedimento.
art. 606, lett. e) cod.proc.pen.
Via di impugnazione in Cassazione per motivi relativi alla manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; qui contestata ma ritenuta infondata dalla Corte.
Riferito al regime probatorio: la diversa valutazione del materiale probatorio in procedimenti distinti non determina automaticamente inconciliabilità dei fatti storici.
La violazione dell'intangibilità del giudicato (diversa qualificazione del fatto rispetto all'imputazione) non costituisce autonomo motivo di revisione ex art. 630.
Richiamato a titolo di concorso di persone nel reato; utilizzato per descrivere l'imputazione originaria.
art. 73, comma 1 T.U. stupefacenti
Norma sostanziale che disciplina la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, applicata alle condotte contestate nel procedimento.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamato come disposizione normativa collegata alla normativa sugli stupefacenti, rilevante per la qualificazione delle circostanze aggravanti o connesse.
Massime di principio
- Per la revisione ex art. 630 l'inconciliabilità tra giudicati deve riguardare i fatti storici in modo oggettivo e non la mera divergenza di valutazione delle stesse prove in procedimenti distinti.
- La revisione fondata su presunte falsità in atti o in giudizio richiede che la falsità o il reato a fondamento della richiesta siano stati accertati con sentenza definitiva; senza questo presupposto la richiesta è inammissibile.
- La semplice diversa qualificazione del fatto rispetto all'imputazione (presunta violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.) non costituisce di per sé motivo per la revisione ex art. 630.
- L'errata identificazione del ricorrente costituisce profilo che può essere valutato, ma se già esaminato e superato dal giudice di merito non fonda automaticamente la revisione a meno che non emergano elementi nuovi e decisivi non valutati.
- Quando più giudicati concernono reati collegati, è possibile che risultino complementari: l'assoluzione di alcuni imputati su specifici profili non impedisce la condanna di altri per fatti storici ritenuti distinti o accertati con diverso compendio probatorio.
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