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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19390/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria (8/6/2020, irrevocabile 23/9/2021) promossa ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c) e d) cod.proc.pen. Il ricorrente contestava l'inconciliabilità dei giudicati tra la condanna a suo carico per la detenzione e trasporto di circa 5,870 kg di marijuana (sequestro del 31/5/2013) e l'assoluzione, pronunciata dalla Corte d'appello di Roma, di alcuni intermediari (i Pizzata) relativamente alla cessione di 10 kg inizialmente contestati; deduceva inoltre l'esistenza di prove nuove a sua discolpa (errata identificazione: omonimia con altro Strangio classe 1979) e sosteneva che la sostanza sequestrata fosse qualitativamente diversa da quella originaria, configurando un fatto diverso da quello contestato. Il procedimento originario riguardava reati previsti dagli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato il rigetto dell'istanza di revisione. Ha ritenuto infondato il motivo sull'inconciliabilità: per la revisione occorre un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici, non una mera divergenza di valutazione probatoria tra giudicati; le sentenze di Roma e di Reggio Calabria, secondo la Corte, risultano compatibili e complementari in quanto entrambe escludono la cessione dei 10 kg e attestano la detenzione/trasporto dei circa 5,870 kg sequestrati. Ha inoltre escluso l'ammissibilità della revisione per presunta falsità o per l'errata identificazione invocata, rilevando che l'accertamento della falsità o di altro reato a fondamento della revisione richiede una pronuncia definitiva che accerti tali fatti; e che la dedotta diversità del fatto rispetto all'imputazione (richiamo all'art. 521 cod.proc.pen.) non integra motivo di revisione ex art. 630. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 630 cod.proc.pen.

    art. 630, comma 1, lett. a), c) e d) cod.proc.pen.

    La revisione è ammessa per inconciliabilità oggettiva dei fatti storici tra giudicati o per falsità/altro reato accertato con sentenza definitiva; non è lo strumento per sindacare divergenze di valutazione probatoria tra processi distinti.

  • art. 634 cod.proc.pen.

    art. 634, comma 2, cod.proc.pen.

    Riferimento processuale all'ordinanza di inammissibilità emessa de plano dalla Corte d'appello, poi annullata con rinvio dalla Cassazione nel precedente stadio del procedimento.

  • art. 606 cod.proc.pen.

    art. 606, lett. e) cod.proc.pen.

    Via di impugnazione in Cassazione per motivi relativi alla manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; qui contestata ma ritenuta infondata dalla Corte.

  • art. 125 cod.proc.pen.

    Riferito al regime probatorio: la diversa valutazione del materiale probatorio in procedimenti distinti non determina automaticamente inconciliabilità dei fatti storici.

  • art. 521 cod.proc.pen.

    La violazione dell'intangibilità del giudicato (diversa qualificazione del fatto rispetto all'imputazione) non costituisce autonomo motivo di revisione ex art. 630.

  • art. 110 cod.pen.

    Richiamato a titolo di concorso di persone nel reato; utilizzato per descrivere l'imputazione originaria.

  • art. 73, comma 1 T.U. stupefacenti

    Norma sostanziale che disciplina la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, applicata alle condotte contestate nel procedimento.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

    Richiamato come disposizione normativa collegata alla normativa sugli stupefacenti, rilevante per la qualificazione delle circostanze aggravanti o connesse.

Massime di principio

  • Per la revisione ex art. 630 l'inconciliabilità tra giudicati deve riguardare i fatti storici in modo oggettivo e non la mera divergenza di valutazione delle stesse prove in procedimenti distinti.
  • La revisione fondata su presunte falsità in atti o in giudizio richiede che la falsità o il reato a fondamento della richiesta siano stati accertati con sentenza definitiva; senza questo presupposto la richiesta è inammissibile.
  • La semplice diversa qualificazione del fatto rispetto all'imputazione (presunta violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.) non costituisce di per sé motivo per la revisione ex art. 630.
  • L'errata identificazione del ricorrente costituisce profilo che può essere valutato, ma se già esaminato e superato dal giudice di merito non fonda automaticamente la revisione a meno che non emergano elementi nuovi e decisivi non valutati.
  • Quando più giudicati concernono reati collegati, è possibile che risultino complementari: l'assoluzione di alcuni imputati su specifici profili non impedisce la condanna di altri per fatti storici ritenuti distinti o accertati con diverso compendio probatorio.

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