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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34206/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio per il pagamento del saldo di lavori straordinari approvati in assemblea. In primo grado l'opposizione proposta dal condomino era stata accolta; la corte d'appello ha poi riformato la decisione, ritenendo che la delibera assembleare prodotta nel giudizio di opposizione contenesse l'approvazione del piano di riparto con l'indicazione delle somme dovute dai singoli partecipanti e che l'importo ingiunto corrispondesse a quanto risultante da tale riparto. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe confuso onere di allegazione e onere della prova e avrebbe valorizzato un documento prodotto tardivamente senza rituale tempestivo adempimento dell'allegazione; 2) violazione degli artt. 633 c.p.c. e 63 disp. att. c.c., deducendo che la delibera del 10 ottobre 2006 avrebbe approvato solo il rendiconto consuntivo e non anche il piano di riparto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la corte d'appello avrebbe male interpretato il decreto ingiuntivo come emesso secondo la procedura ordinaria invece che come "decreto semplificato" ex art. 63 disp. att. c.c.; 4) omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per asserita mancata corrispondenza tra somme richieste nel decreto ingiuntivo e documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che, per i lavori straordinari condominiali, la delibera di approvazione della spesa ha valore costitutivo dell'obbligo di contribuzione, mentre il piano di riparto ha natura dichiarativa; la sua eventuale mancanza incide solo sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non sulla possibilità per il condominio di agire per il pagamento del credito. Ha inoltre rilevato che, una volta approvata la spesa, il credito verso il singolo condomino è comunque liquido ed esigibile secondo i criteri legali di ripartizione. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste quando sia stata comunque proposta e decisa una domanda di pagamento mediante ingiunzione, a prescindere dal regime di immediata esecutorietà. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la corte territoriale aveva esaminato la delibera e il ricorrente non aveva indicato specificamente quale parte del documento fosse stata trascurata né quale altro documento decisivo fosse stato omesso. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la tardività della produzione documentale e la distinzione tra allegazione e prova; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per dedurre la preclusione alla produzione del documento in appello; la Corte esclude che vi sia stata violazione delle preclusioni processuali nella specie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che la prova del credito condominiale fosse sufficiente in base alla delibera di approvazione della spesa.

  • art. 633 c.p.c.

    Citato dal ricorrente; la Corte afferma che la domanda monitoria era comunque correttamente proposta e valutata, indipendentemente dalla forma ordinaria o speciale del procedimento.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    La Corte afferma che l'approvazione dello stato di ripartizione è condizione per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ma la mancanza di tale approvazione non impedisce al condominio di agire per il recupero del credito.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste solo se il giudice ometta domande/eccezioni o sostituisca d'ufficio un'azione a un'altra; non ricorre se è stata comunque decisa una domanda di pagamento con ingiunzione.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3 e n. 5 del comma primo

    Usato come parametro di legittimità dei motivi; la Corte qualifica i primi due motivi come infondati e il quarto come inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1130 c.c.

    Fondamento della legittimazione dell'amministratore ad agire per il recupero degli oneri condominiali anche in mancanza di approvazione del piano di riparto.

  • art. 1123 c.c.

    Richiamato per affermare che le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono secondo le tabelle millesimali, rendendo il credito liquido ed esigibile.

  • art. 642 c.p.c.

    Richiamato per analogia sul valore probatorio privilegiato dei documenti a sostegno del decreto ingiuntivo quando vi sia approvazione dello stato di ripartizione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie condominiali relative a spese straordinarie, la delibera assembleare che approva l'intervento ha valore costitutivo dell'obbligo di contribuzione; il riparto tra i condomini ha invece natura dichiarativa, perché si limita a quantificare il contributo individuale secondo criteri legali o convenzionali.
  • La mancanza di approvazione formale del piano di riparto non impedisce al condominio di agire per il recupero delle somme dovute dal singolo condomino; essa incide, al più, sulla possibilità di ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.
  • Per configurare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è necessario che il giudice ometta di esaminare una domanda o un'eccezione, oppure sostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra; non basta una diversa qualificazione del procedimento monitorio ove resti invariata la domanda di pagamento.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica specificamente il fatto storico trascurato, la sua decisività e il documento dal quale esso risulterebbe, quando il giudice di merito abbia già esaminato il documento richiamato.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una contestazione sulla valutazione del materiale probatorio in una censura di omesso esame, se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione il documento decisivo.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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