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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09560/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 553.239,19 oltre interessi, emesso a favore della società creditrice nei confronti di una società debitrice. Quest’ultima propone opposizione al decreto ingiuntivo, ma il Tribunale di Roma la rigetta; la Corte d’appello di Roma conferma la decisione. In cassazione la società debitrice articola tre motivi. Con il primo lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell’art. 115 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1832 e 1842 ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto il credito sulla base della sola movimentazione del 18 aprile 2007 senza considerare un successivo riaccredito del 4 ottobre 2007; inoltre assume che, trattandosi di rapporto di apertura di credito transitato sul conto corrente, avrebbe dovuto tenersi conto del solo saldo passivo di conto e non dell’intero importo richiesto. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 1362 c.c., 112 e 116 c.p.c., dell’art. 117 t.u.b. e omesso esame di una comunicazione bancaria del 25 ottobre 2011, sostenendo che gli oneri passivi erano stati applicati in mancanza di pattuizione scritta e che tali addebiti sarebbero stati illegittimi. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 2735 e 1988 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., oltre a travisamento della prova, contestando che la Corte d’appello avesse attribuito valore confessorio o ricognitivo a una lettera del 27 settembre 2011 inviata da un legale della società, asseritamente privo di delega.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata è comprensibile e non apparente; esclude l’ammissibilità delle censure sul travisamento della prova e sull’omesso esame del riaccredito, anche per difetto di specificità e di puntuale indicazione/localizzazione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c.; osserva inoltre che la Corte territoriale aveva accertato che il rapporto dedotto in giudizio era l’apertura di credito e che le questioni sul saldo del conto corrente erano estranee al thema decidendum. Respinge il secondo motivo perché le doglianze sugli oneri passivi riguardavano il conto corrente, mentre la domanda azionata atteneva all’apertura di credito; dunque tali questioni erano irrilevanti nel giudizio e, in ogni caso, il motivo difettava di specificità per mancata precisa indicazione degli atti e documenti richiamati. Dichiara inammissibile il terzo motivo perché le censure miravano in realtà a contestare la valutazione di merito delle risultanze documentali e non una reale violazione di legge; la doglianza sull’art. 112 c.p.c. è ritenuta non adeguatamente argomentata e il vizio di travisamento non è stato dedotto ritualmente. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè non idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando l’apparato argomentativo non consenta di comprendere il ragionamento decisorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per contestare la valutazione di merito delle prove se la censura mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla domanda fondata sull’apertura di credito e non sul saldo del conto corrente.

  • artt. 1842 ss. c.c.

    Il rapporto di apertura di credito, accertato dal giudice di merito, costituisce il titolo del credito azionato e delimita l’oggetto della decisione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il travisamento o l’omesso esame di un fatto decisivo devono essere dedotti nei rigorosi limiti del vizio motivazionale, indicando il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e quando sia stato discusso e la sua decisività.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con la loro localizzazione nei fascicoli di causa.

  • art. 1362 c.c.

    La censura di interpretazione contrattuale è stata in sostanza ritenuta una critica alla ricostruzione di merito, non una vera violazione dei canoni legali di interpretazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile se non è chiarito in che modo la sentenza avrebbe pronunciato oltre il chiesto o omesso di pronunciarsi su una domanda o eccezione ritualmente proposta.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è violato quando il ricorrente contesta soltanto il modo in cui il giudice ha valutato le prove.

  • art. 117 t.u.b.

    Richiamato in relazione alla dedotta mancanza di pattuizione scritta degli oneri passivi, ma la censura è stata esclusa perché estranea al perimetro della domanda e comunque non specifica.

  • art. 2735 c.c.

    La valorizzazione di una missiva come dichiarazione confessoria o ricognitiva attiene alla valutazione di merito se si contestano le risultanze istruttorie e non la regola di diritto.

  • art. 1988 c.c.

    La contestazione del valore di ricognizione di debito attribuito a una lettera è stata ritenuta una critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera sintesi o una motivazione succinta se il fondamento della decisione è intellegibile.
  • Nel giudizio di cassazione il travisamento della prova e l’omesso esame di un fatto decisivo sono censurabili solo entro i rigorosi confini dell’art. 360, n. 5, c.p.c., con specifica indicazione del fatto storico, del dato probatorio, del momento di discussione processuale e della decisività.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l’onere di specificità di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c.: i documenti richiamati vanno indicati e localizzati con precisione, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto non integra di per sé violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c., ma al più una doglianza di merito non ammissibile in cassazione.
  • Il thema decidendum è delimitato dalla domanda proposta in giudizio: questioni estranee al titolo dedotto in domanda non devono essere esaminate dal giudice, e non possono essere recuperate in cassazione come vizi della sentenza.
  • La qualificazione del rapporto giuridico operata dal giudice di merito governa l’oggetto della pretesa e impedisce di spostare la controversia su un diverso rapporto non dedotto in causa.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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