Cassazione Civile, Ordinanza n. 20176/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava il diniego tacito di rimborso dell'IRAP per gli anni d'imposta 2016 e 2017. La controversia ruotava intorno alla sussistenza o meno del presupposto dell'autonoma organizzazione: il ricorrente sosteneva di aver prodotto redditi di lavoro autonomo esclusivamente con la propria attività professionale resa in favore di una società di consulenza, senza impiegare capitale autonomo né dipendenti. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la sentenza d'appello si fosse fondata su presupposti fattuali diversi da quelli pacifici tra le parti. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sussistente l'assoggettabilità all'IRAP senza correttamente applicare i criteri sull'autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha richiamato un orientamento ormai consolidato, già affermato in una serie di precedenti riguardanti soci-professionisti di KPMG, secondo cui l'organizzazione aziendale è riferibile alla società di consulenza e non al socio-professionista, quando quest'ultimo svolga la propria attività senza autonoma struttura, senza personale dipendente e senza rilevante capitale proprio. In mancanza del presupposto impositivo, il professionista non è soggetto passivo IRAP. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla valutazione delle risultanze processuali e sul principio di non contestazione, deducendone la violazione per l'asserita decisione su presupposti fattuali diversi da quelli pacifici tra le parti.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, prospettandone la violazione.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato per la definizione del presupposto dell'IRAP, in particolare sotto il profilo dell'autonoma organizzazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di denunciabilità in cassazione della violazione di legge.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
richiamato in relazione alla disciplina della trattazione camerale in Cassazione.
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'assoggettabilità a IRAP del professionista, il presupposto dell'autonoma organizzazione non sussiste quando l'attività sia svolta esclusivamente con il lavoro personale del contribuente, senza dipendenti e senza impiego di capitale o struttura autonoma propria.
- Se il professionista opera nell'ambito di una struttura organizzata altrui, l'organizzazione aziendale non è automaticamente imputabile al singolo socio-professionista, ma resta riferibile alla società o all'ente che la appronta.
- Quando la Corte di cassazione ritiene già accertati i fatti rilevanti e non siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori, può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito accogliendo direttamente il ricorso originario.
- In sede di legittimità, la violazione dei criteri legali di accertamento del presupposto impositivo può condurre alla cassazione della sentenza di merito che abbia erroneamente esteso l'IRAP a un soggetto privo di autonoma organizzazione.
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