Cassazione Penale, Sentenza n. 29979/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che ha respinto l'istanza di riesame avverso il decreto del GIP di Patti del 12/10/2023, con cui era stato disposto il sequestro preventivo diretto o per equivalente di circa euro 170.000 nella disponibilità del ricorrente e della cooperativa Galati Sansone, per presunta truffa aggravata. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 321 e 322-ter c.p.p. e 640-bis c.p.) e carenza di motivazione circa il fumus commissi delicti, sostenendo che il contratto di comodato a favore della cooperativa non costituisce raggiro ma al più un illecito civile e che ai fini dei contributi rileva la effettiva conduzione del fondo; inoltre invoca la necessità di una plausibile prognosi di condanna.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta genericità e infondatezza. Richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non per valutazioni di merito o vizi logici della motivazione salvo che siano vizi talmente radicali da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti. Il Collegio ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di elementi indiziari di volontà ingannatrice e false dichiarazioni (falsità circa titolarità dei terreni, inadempimenti contrattuali, uso fraudolento per ottenere contributi) e che le censure del ricorrente costituiscano rivalutazione di fatto non ammissibile in sede di legittimità. Perciò il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; la Corte non ha ritenuto che fosse indicata una specifica violazione di legge applicabile al provvedimento impugnato, trattando le censure come censure di merito.
art. 322-ter cod.proc.pen.
Citato dal ricorrente nella censura; la Cassazione osserva che la doglianza non evidenzia un errore giuridico idoneo a rendere ammissibile il ricorso, essendo in realtà una diversa interpretazione dei fatti.
Norma sostanziale relativa alla truffa aggravata; il ricorso mirava a contestare l'esistenza del fumus del reato previsto da tale articolo, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito adeguati elementi indiziari collegabili alla fattispecie.
art. 325, comma 1, cod.proc.pen.
art. 325, comma 1, cod.proc.pen.
Principio applicato dalla Corte: il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame su misure reali è ammesso solo per violazione di legge, non per rivalutazioni di merito o vizi logici ordinari della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Richiamato per spiegare i limiti del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione; la Cassazione può intervenire solo per difetti motivazionali così gravi da privare il provvedimento dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
Invocato dalla difesa per sostenere che i contratti con Ismea attribuivano al comodatario la detenzione del fondo finché non fosse stata pagata l'ultima rata; la Corte non ha ritenuto che tale argomento escludesse automaticamente la sussistenza di elementi indiziari di frode per ottenere contributi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame avverso misure reali è ammissibile solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.): non vale come strumento per rimettere in discussione la valutazione di merito o le risultanze probatorie del giudice del riesame.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione di un provvedimento cautelare reale bisogna indicare un concreto e specifico errore giuridico o un vizio motivazionale talmente grave da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- La sussistenza del fumus commissi delicti può essere fondata su elementi indiziari che mostrano volontà ingannatrice e dichiarazioni mendaci: l'esistenza di un contratto civile (es. comodato) non esclude automaticamente la rilevanza penale se il contratto è stato usato strumentalmente per ottenere il beneficio indebito.
- In tema di contributi agricoli, la difesa basata sull'effettiva conduzione del fondo e sulla titolarità formale va documentata con prove solide (pagamenti, adempimenti contrattuali, possesso effettivo); altrimenti le conclusioni probatorie del giudice possono ritenere prevalente l'interpretazione accusatoria.
- Se si intende impugnare una misura cautelare reale, è strategico focalizzarsi su profili di legittimità (violazione di norme procedurali, inesistenza di motivazione, travisamento del fatto in termini giuridici) piuttosto che su una semplice diversa valutazione delle prove.
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