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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22854/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dirigenti medici dell'INPS avevano agito per ottenere il pagamento, in aggiunta alla retribuzione di risultato già percepita, del compenso per lavoro straordinario asseritamente svolto nelle commissioni mediche di verifica dell'invalidità civile nel triennio 2007-2009. La domanda era stata respinta in appello perché la Corte territoriale aveva ritenuto che l'attività fosse istituzionale dell'ente, che non vi fosse stata valida autorizzazione allo straordinario e che, comunque, la prestazione fosse ricompresa nella retribuzione di risultato. Nel ricorso per cassazione i medici hanno dedotto: (i) violazione dell'art. 89 del c.c.n.l. 2002-2005 area VI, dell'art. 2108 c.c. e del d.lgs. n. 66 del 2003, sostenendo che la comunicazione del coordinatore dei medici legali valesse come autorizzazione allo straordinario, che le ore fossero documentalmente determinabili e che il lavoro oltre il limite di 38 ore settimanali dovesse essere pagato come straordinario; (ii) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 1 del c.c.n.l. di comparto, contestando che la qualifica dirigenziale escludesse il diritto al compenso; (iii) violazione dell'art. 10 l. n. 248 del 2005, assumendo che l'attività in commissione fosse sì istituzionale, ma comunque straordinaria e quindi remunerabile come tale. Hanno inoltre prospettato, in via subordinata, la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito, osservando che, nel pubblico impiego contrattualizzato e in particolare per la dirigenza, opera il principio di onnicomprensività del trattamento economico: gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio e le attività istituzionali rientrano nella retribuzione ordinaria e di risultato, salvo una espressa previsione collettiva derogatoria. Ha affermato che la partecipazione alle commissioni per l'invalidità civile, alla luce dell'art. 10 della l. n. 248 del 2005, è attività istituzionale dell'INPS; proprio per questo non è attività eccezionale ai sensi dell'art. 89 c.c.n.l. e non dà luogo a un autonomo diritto al compenso per straordinario. Ha inoltre ritenuto assorbite le censure su autorizzazione e prova delle ore, e infondata la domanda di ingiustificato arricchimento perché la prestazione era già remunerata dalla retribuzione di risultato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 89 c.c.n.l. 2002-2005 area VI della dirigenza

    Riguarda lo straordinario solo per attività eccezionali individuate dall'ente; non è applicabile ad attività istituzionali ordinarie come la partecipazione alle commissioni per l'invalidità civile.

  • art. 2108 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per il compenso del lavoro straordinario, ma escluso nel caso dei dirigenti per effetto del principio di onnicomprensività e della disciplina speciale del pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 1, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 66 del 2003

    È richiamato per definire il lavoro straordinario oltre la soglia ordinaria; la Corte ne esclude l'applicazione come fonte autonoma del diritto nel rapporto dirigenziale pubblico in presenza della disciplina collettiva e del principio di onnicomprensività.

  • art. 5 d.lgs. n. 66 del 2003

    Richiamato dai ricorrenti in tema di orario di lavoro, ma non idoneo a fondare il diritto al compenso nel caso di attività istituzionale dirigenziale già remunerata.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di arricchimento senza causa è respinta perché manca l'ingiustificato arricchimento dell'ente: l'attività era già compensata dalla retribuzione di risultato.

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per contestare la natura dirigenziale del rapporto, ma la Corte conferma che il trattamento dei dirigenti pubblici è omnicomprensivo.

  • art. 10 l. n. 248 del 2005

    La partecipazione dei medici INPS alle commissioni di verifica per l'invalidità civile è qualificata come attività istituzionale dell'ente, dunque ordinaria e già ricompresa nel trattamento economico dirigenziale.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    Consacra il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, che remunera tutti i compiti e gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio, salvo espressa deroga contrattuale.

  • art. 27, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato con l'art. 24, comma 3, a sostegno dell'onnicomprensività del trattamento dirigenziale.

  • art. 60, comma 3, c.c.n.l. comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000

    Concorre a delineare il principio per cui il trattamento dei dirigenti è onnicomprensivo e assorbe gli incarichi istituzionali.

  • art. 65 c.n.n.l. 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria

    Secondo le Sezioni Unite, esclude in generale il diritto al compenso straordinario del dirigente di struttura, prevedendo che la retribuzione di risultato compensi anche il superamento dell'orario necessario al raggiungimento degli obiettivi.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per affermare che la regolazione del trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato deriva dalla contrattazione collettiva e dalla disciplina legislativa speciale.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per ribadire che il trattamento economico dei dirigenti pubblici è disciplinato in modo unitario e onnicomprensivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per richiamare e recepire il percorso motivazionale di precedenti di legittimità senza ripeterlo integralmente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 113 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, per la dirigenza vige il principio di onnicomprensività del trattamento economico: tutti i compiti e gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio sono remunerati dal trattamento fondamentale e accessorio, salvo espressa deroga della contrattazione collettiva.
  • L'attività istituzionale svolta dal dirigente nell'ambito delle funzioni dell'ente non può essere remunerata come lavoro straordinario solo perché eccede l'orario ordinario, se la disciplina contrattuale la assorbe nella retribuzione di risultato o in altro emolumento onnicomprensivo.
  • Le clausole collettive che prevedono compensi aggiuntivi per specifiche prestazioni hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione; non possono essere estese ad attività che restano istituzionali e ordinarie.
  • Quando la pretesa economica è già soddisfatta da un emolumento accessorio previsto dalla disciplina collettiva, è infondata anche l'azione di arricchimento senza causa, mancando l'assenza di giusta causa dell'attribuzione patrimoniale.
  • Le questioni relative all'autorizzazione allo straordinario e alla quantificazione delle ore diventano irrilevanti se, a monte, manca il presupposto giuridico del diritto al compenso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaArricchimento senza causa

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