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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01718/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, ex art. 1137 c.c., di una delibera assembleare del 26 dicembre 2019. Gli attori avevano convenuto il condominio davanti al Tribunale di Firenze; il condominio aveva eccepito l'incompetenza territoriale sostenendo che fosse operante una clausola del regolamento condominiale, approvata con delibera del 6 luglio 2017, che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per le controversie tra condomini e condominio. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria competenza, ritenendo che la successiva conciliazione dell'8 marzo 2018, intervenuta in altro giudizio di impugnazione della delibera del 6 luglio 2017, avesse posto nel nulla quella delibera e quindi anche la clausola di foro convenzionale. Il condominio ha proposto regolamento di competenza articolando sette motivi: nullità della sentenza per violazione del procedimento decisorio; violazione di norme sostanziali e processuali in tema di impugnazione di delibere, giudicato esterno ed estinzione del giudizio; nullità o inefficacia del verbale di conciliazione; in subordine sua qualificazione come transazione; mancata integrazione del contraddittorio; ulteriore incidenza di un giudicato esterno e richiamo a una situazione analoga in altro giudizio pendente a Milano.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che, in questa sede, non siano scrutinabili le censure che investono questioni di merito o vizi processuali non direttamente rilevanti per la competenza, né una surrettizia impugnazione del verbale di conciliazione dell'8 marzo 2018. Ha affermato che il Tribunale di Firenze, ai fini della competenza, ha correttamente incidenter tantum interpretato il verbale come accordo conciliativo avente effetti processuali di estinzione del giudizio nel quale era intervenuto ed effetti sostanziali di sopravvenuta inefficacia della clausola regolamentare sul foro esclusivo. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Firenze, rimettendo le parti davanti a quel giudice per la prosecuzione del giudizio e per la regolazione delle spese del regolamento; ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    norma posta a fondamento dell'impugnazione della delibera assembleare condominiale.

  • art. 23 c.p.c.

    individua il foro del luogo in cui si trovano i beni comuni per le controversie condominiali.

  • art. 28 c.p.c.

    consente la deroga convenzionale alla competenza territoriale; la Corte esclude che nella specie la clausola resti operante dopo la successiva conciliazione.

  • art. 380-ter c.p.c.

    richiamato come rito applicabile al procedimento in cassazione.

  • art. 375, comma 2, n. 4) c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    il verbale di conciliazione giudiziale, quale atto negoziale, va interpretato secondo i criteri ermeneutici del contratto.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato esterno, ma le censure sono ritenute estranee al tema della competenza.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sul giudicato, senza rilievo decisivo ai fini della competenza.

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di pregiudizialità, ma non esaminabile nel regolamento se non incidentalmente ai fini della competenza.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    la dedotta violazione del procedimento di decisione è ritenuta non deducibile in regolamento di competenza se non incide direttamente sulla competenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel regolamento necessario di competenza possono essere dedotte soltanto questioni direttamente e necessariamente rilevanti ai fini dell'individuazione del giudice competente; restano estranee le censure sul merito, sui vizi processuali della sentenza e sulle questioni pregiudiziali solo indirettamente incidenti sulla competenza.
  • Se la competenza territoriale viene contestata in base a una clausola di foro convenzionale contenuta in un regolamento condominiale, il giudice può verificare incidenter tantum se quella clausola sia rimasta efficace alla luce di successivi atti negoziali o conciliativi intervenuti tra le parti.
  • Il verbale di conciliazione giudiziale, pur intervenendo con l'assistenza del giudice, ha natura negoziale e va interpretato secondo i criteri degli artt. 1362 e segg. c.c.; tuttavia, in sede di regolamento di competenza, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova impugnazione del contenuto dell'accordo.
  • Quando una conciliazione definisce un precedente giudizio che aveva riguardato la validità della delibera istitutiva della clausola di foro esclusivo, il giudice della causa successiva può ritenere, ai soli fini della competenza, che la clausola sia divenuta inefficace e che non possa più fondare l'eccezione di incompetenza territoriale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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