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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05598/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per detenzione di 248 grammi di marijuana a fini di spaccio. Ha dedotto vizio di motivazione sulla prova della finalità di spaccio, contestando il diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e il diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero le medesime censure già formulate in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte della Corte territoriale e che, in sostanza, mirassero a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e conforme ai dati processuali: la finalità di spaccio era desunta dal significativo dato ponderale della sostanza e dalle modalità di occultamento; il fatto di lieve entità era escluso per il peso rilevante e per il collegamento con ambienti di traffico organizzato; le attenuanti generiche erano negate per la presenza di precedenti penali; la sospensione condizionale era preclusa per il superamento dei limiti di legge di concedibilità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio; la Corte ne ha confermato l'applicazione alla condotta accertata.

  • art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il fatto di lieve entità può essere riconosciuto solo quando la condotta presenti minima offensività, valutata alla luce del dato qualitativo e quantitativo, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche costituiscono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito; il loro diniego è legittimamente motivato anche mediante richiamo ai precedenti penali dell'imputato.

  • art. 133 c.p.

    I parametri di commisurazione della pena richiamati per giustificare la valutazione negativa sulla concessione delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione della finalità di spaccio può essere sorretta, in via logica, da elementi oggettivi quali il rilevante quantitativo di sostanza, il numero di dosi ricavabili e le modalità di occultamento, anche se la sostanza è suddivisa in più involucri.
  • Il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una minima offensività complessiva della condotta, valutata in base a quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; un rilevante peso ponderale e indici di inserimento nel traffico organizzato possono escluderlo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo in presenza di motivazione illogica o contraddittoria; il richiamo ai precedenti penali dell'imputato può costituire motivazione sufficiente.
  • La sospensione condizionale della pena non è concedibile quando la pena irrogata supera i limiti legali di accesso al beneficio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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