Cassazione Penale, Sentenza n. 5146/2022 del 14/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per il residuo reato previsto dall'art.256-bis, commi 1 e 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. In cassazione la difesa sosteneva che l'imputato, nella qualità di venditore ambulante di prodotti ittici, avesse ragionevolmente ritenuto di bruciare propri rifiuti legittimamente stoccati nella zona portuale e che fosse quindi carente l'elemento soggettivo richiesto dalla norma; in subordine si argomentava che, al più, si sarebbe trattato della fattispecie contravvenzionale di cui all'art.256, comma 1, d.lgs.152. Veniva inoltre genericamente dedotta la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i nuovi rilievi sul requisito soggettivo e sull'eventuale qualificazione contravvenzionale siano stati proposti per la prima volta in cassazione e avrebbero comportato accertamenti di fatto ormai preclusi, sicché erano inammissibili. Quanto alla prescrizione, il fatto risale al 18 luglio 2014 e per la fattispecie delittuosa la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d'appello (24 novembre 2020). Per manifesta infondatezza dell'impugnazione il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 - art.256-bis, commi 1 e 4
Norma penale ambientale contestata: la Corte non è entrata nel merito della valutazione del dolo o della qualificazione del fatto perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali; la difesa aveva contestato la presenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza dell'abbandono/illecito collocamento), ma tale censura è stata sollevata per la prima volta in cassazione.
d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 - art.256, comma 1
Norma che punisce lo smaltimento non autorizzato di rifiuti mediante incenerimento a terra (contravvenzione). La difesa ha sostenuto che il fatto poteva rientrare in questa fattispecie, ma la questione non è stata valutata nel merito perché introdotta tardivamente.
Nel giudizio d'appello era stata sollevata e rilevata la prescrizione del reato contravvenzionale indicato; la Corte di Cassazione ha invece rilevato che, per la fattispecie delittuosa contestata, la prescrizione non era maturata alla data dell'appello.
codice di procedura penale - art.616
Stabilisce le conseguenze economiche per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186
Richiamata dalla Corte per valutare se sussistano elementi tali da escludere la colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fossero elementi a favore dell'assenza di colpa e ha quindi applicato la sanzione pecuniaria equitativamente fissata.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile proporre per la prima volta censure che richiedono accertamenti di fatto o nuovi esami probatori: tali rilievi sono inammissibili.
- Le questioni relative all'elemento soggettivo del reato (dolus o colpa) devono essere sollevate tempestivamente, di norma già in primo grado o in appello; sollevarle solo in Cassazione espone al rigetto per inammissibilità.
- La qualificazione del comportamento come reato (delitto) o contravvenzione influisce sui termini di prescrizione: la diversa qualificazione può determinare la maturazione o meno della prescrizione alla data della sentenza.
- Occorre eccepire tempestivamente la prescrizione e calcolarne correttamente i termini in relazione alla natura del reato; eccezioni generiche sollevate tardivamente rischiano di essere respinte.
- Se il ricorso è manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; la Corte costituzionale ha individuato criteri per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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