Cassazione Civile, Ordinanza n. 11784/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un conducente, agendo anche quale cessionario del credito risarcitorio cedutogli dalla proprietaria dell'auto, ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale avvenuto tra la propria vettura e un autobus di proprietà di una società di trasporti e assicurato presso una compagnia. Secondo la sua ricostruzione, l'autobus, dopo essersi arrestato nello spazio di fermata, sarebbe ripartito senza segnalare la manovra e avrebbe tagliato la strada alla vettura, rendendo inevitabile l'urto. I giudici di merito hanno invece ritenuto che la collisione fosse un tamponamento, con urto tra la parte anteriore destra dell'autovettura e la parte posteriore sinistra dell'autobus, e hanno attribuito l'evento alla sola condotta del conducente dell'auto per violazione dell'obbligo di mantenere una velocità tale da consentire l'arresto in condizioni di sicurezza. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) travisamento della prova e dei dati processuali per avere la Corte d'appello erroneamente localizzato i danni del veicolo e quindi ricostruito in modo infedele la dinamica; 2) motivazione apparente, illogica e contraddittoria, perché la dinamica ipotizzata dalla Corte sarebbe tecnicamente incoerente con la distribuzione dei danni; 3) violazione delle norme sulla valutazione delle prove e dell'art. 154 c.d.s., sostenendo che dalle fotografie risultasse la presenza di una piazzola di fermata da cui l'autobus si sarebbe immesso, con conseguente esclusione dell'ipotesi di tamponamento e dell'applicazione dell'art. 149 c.d.s.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, spiegando che l'indicazione della parte anteriore 'sinistra' dell'auto contenuta in un passaggio della sentenza impugnata era un evidente lapsus calami, superato dal contesto complessivo della motivazione, che chiaramente faceva riferimento all'urto tra la parte anteriore destra dell'auto e la parte posteriore sinistra dell'autobus. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era coerente e comprensibile, e che le censure miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, ha confermato la soccombenza del ricorrente e lo ha condannato alle spese del giudizio di cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come norma che impone al conducente di mantenere una velocità e un controllo del veicolo tali da garantire comunque l'arresto ed evitare collisioni con il veicolo che precede; la sua violazione è stata ritenuta causa esclusiva del sinistro.
È evocato dalla parte ricorrente per sostenere la presenza di una piazzola di fermata e la manovra di immissione del bus; la Corte non accoglie tale lettura perché attinente alla ricostruzione di fatto operata dal giudice di merito.
Delimita i motivi di ricorso invocati; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto e delle prove, salvo le sole ipotesi di motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile.
È citato nelle doglianze, ma la Corte osserva che le censure non colgono un vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia, bensì contestano la valutazione del fatto.
È richiamato per denunciare un preteso travisamento delle prove; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito.
È evocato per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte precisa che non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.
È richiamato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte esclude che vi siano carenze tali da integrare nullità della motivazione.
È il rito camerale con cui è stato trattato il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo in presenza di un errore percettivo decisivo e oggettivamente verificabile; un mero lapsus calami, chiaramente superato dal contesto motivazionale, non integra di per sé un vizio di legittimità.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è invece sindacabile perché non condivisa nel merito.
- La valutazione delle prove, la selezione delle fonti del convincimento e la ricostruzione della dinamica fattuale appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione mediante una diversa lettura del compendio istruttorio.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una ricostruzione coerente della collisione tra veicoli e sull'applicazione della norma sulla condotta di guida prudente, la critica che mira solo a sostituire una diversa dinamica del sinistro è inammissibile in sede di legittimità.
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