Cassazione Civile, Ordinanza n. 12903/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento IRPEF e addizionali notificati per diversi anni d'imposta, nei confronti di soci di una società a ristretta base partecipativa, in relazione a redditi asseritamente occultati e transitati su un conto corrente acceso presso una banca sammarinese e formalmente intestato a una fiduciaria. L'Ufficio riteneva che tali somme fossero riconducibili a utili extracontabili e, quindi, imputabili pro quota ai soci. La Commissione tributaria regionale aveva però annullato gli avvisi, affermando due rationes: da un lato, negava la presunzione di distribuzione degli utili perché mancava un vincolo di parentela tra il legale rappresentante delle società operative e i soci destinatari degli accertamenti; dall'altro, riteneva superata la presunzione in base alle dichiarazioni del legale rappresentante e ad elementi sintomatici del reinvestimento delle somme nel ciclo produttivo, con acquisti "in nero" di materiali e semilavorati e con riscontro nel pagamento di interessi e commissioni sugli anticipi bancari. L'Agenzia ricorreva in cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CTR escluso la presunzione di distribuzione degli utili in assenza di legami familiari con il legale rappresentante; 2) violazione delle medesime norme per avere ritenuto vinta la presunzione sulla base di prove ritenute dall'Ufficio inidonee; 3) nullità della sentenza per illogicità della motivazione; 4) violazione dell'art. 2729 c.c. per difetto di logicità della prova presuntiva; 5) omessa motivazione su un fatto decisivo, perché per le annualità 2009, 2010 e 2011 gli avvisi sarebbero stati fondati su una diversa motivazione, collegata a differenze inventariali di magazzino e a cessioni/acquisti non fatturati né contabilizzati, profilo non esaminato dalla CTR.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso limitatamente al primo e al quinto motivo, con riferimento alle annualità 2009, 2010 e 2011, rigettando tutti gli altri motivi. In particolare, afferma che la presunzione di distribuzione degli utili occultati nelle società a ristretta base sociale non dipende dalla sussistenza di rapporti di parentela tra soci e legale rappresentante, essendo sufficiente il particolare vincolo derivante dall'esiguità della compagine sociale e dalla possibile complicità tra i soci; inoltre, rileva che la presunzione può operare anche quando la partecipazione sia mediata da altra società. Quanto ai motivi concernenti la valutazione delle prove e la pretesa illogicità del ragionamento presuntivo, la Corte li respinge perché censurano il merito della valutazione probatoria, non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti, salvo vizi motivazionali radicali non ravvisati nel caso concreto. Accoglie invece il quinto motivo perché la sentenza impugnata non conteneva alcuna specifica motivazione sugli avvisi relativi al 2009-2011, che secondo il ricorrente avevano un fondamento fattuale e motivazionale diverso, sicché sul punto sussisteva un effettivo difetto di motivazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla prova presuntiva; la presunzione di distribuzione degli utili può fondarsi su fatti noti e massime di अनुभव, senza che sia necessario il rapporto di parentela tra soci e amministratore
richiamato per affermare che le presunzioni semplici costituiscono prova affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale
la violazione è configurabile non per la mera erronea valutazione delle prove, ma solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia disatteso prove legali
il controllo di legittimità non può investire la valutazione del materiale istruttorio, salvo che il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono
la censura per violazione dell'onere della prova è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio; non quando si contesti l'apprezzamento della prova contraria
richiamato in via analogica come modello della presunzione di imputazione degli utili nelle società di persone, utile a spiegare la presunzione per le società a ristretta base sociale
richiamato nei limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, che non consente un nuovo esame del merito salvo motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo in presenza di un'omissione o carenza motivazionale su un fatto decisivo, non per un diverso apprezzamento delle prove
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili si fonda sull'esiguità della compagine e sul rapporto di stretta complicità normalmente esistente tra i soci, non sulla necessaria parentela con il legale rappresentante o con altri soggetti coinvolti.
- La presunzione di distribuzione degli utili occultati può operare anche quando la partecipazione del socio sia mediata da altra persona giuridica, non essendo decisivo che la partecipazione sia diretta.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contestano la sufficienza, attendibilità o logicità della prova ritenuta idonea a vincere o confermare una presunzione.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo giudizio sul materiale probatorio: sono ammissibili solo se il giudice abbia usato prove non dedotte, abbia violato il regime delle prove legali o abbia recepito come piena prova elementi soggetti a valutazione.
- Il sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente o radicalmente illogica; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa degli indizi.
- Quando un avviso di accertamento presenta, per determinate annualità, un fondamento fattuale o motivazionale specifico e diverso da quello esaminato dalla sentenza impugnata, la totale omissione di motivazione su quel profilo determina cassazione con rinvio per difetto di motivazione sulla pretesa tributaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12774/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12789/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12791/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12792/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12794/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12795/2024 del 10/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →