Cassazione Civile, Ordinanza n. 30877/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La lite origina da un giudizio tributario concernente sanzioni IVA per l'anno d'imposta 2008, nel quale la società contribuente aveva impugnato ruolo e cartella. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, ritenendo applicabile la definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 e affermando che, non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, il giudizio dovesse estinguersi. La curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 11 d.l. n. 50 del 2017: secondo la ricorrente, l'estinzione ex comma 10 presupponeva che il contribuente avesse anche depositato, entro il 10 ottobre 2017, copia della domanda di definizione e della prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata; solo in tal caso il processo restava sospeso fino al 31 dicembre 2018 e richiedeva poi istanza di trattazione. In mancanza di tali adempimenti, il processo non era sospeso sino a quella data e non poteva essere dichiarato estinto per omessa istanza di trattazione. Le Agenzie hanno resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando a loro volta che la CTR aveva impropriamente usato la formula della cessata materia del contendere, mentre la motivazione faceva riferimento all'estinzione ex art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017.
La decisione
La Corte ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha chiarito che la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018, prevista dall'art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017, opera solo se il contribuente, oltre a dichiarare di volersi avvalere della definizione agevolata, deposita entro il 10 ottobre 2017 copia della domanda e della prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Poiché dalla sentenza impugnata non risultava l'avvenuto deposito di tale documentazione, non sussistevano i presupposti per l'estinzione del giudizio per mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018. È stata inoltre ritenuta fondata la censura incidentale sulla improprietà della formula 'cessata materia del contendere', poiché la decisione della CTR era in realtà una declaratoria di estinzione fondata sull'erronea applicazione della norma sulla definizione agevolata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017
"sospeso fino al 10 ottobre 2017"; deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
La sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018 non è automatica in ogni caso, ma richiede, oltre alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento entro il 10 ottobre 2017.
art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017
istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018
La mancata presentazione dell'istanza di trattazione determina l'estinzione del giudizio solo se il processo sia rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018 per effetto del comma 8; in difetto dei presupposti della protrazione della sospensione, la sanzione estintiva non opera.
art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalle controricorrenti a sostegno della censura sulla formula di cessata materia del contendere, ma la Corte non fonda su tale norma un principio autonomo diverso dalla verifica dell'effettiva natura della pronuncia di estinzione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la sospensione del processo fino a una data finale successiva opera solo se il contribuente compie tutti gli adempimenti richiesti dalla norma, non bastando la sola dichiarazione di adesione.
- L'estinzione del giudizio per mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine finale presuppone che il processo fosse effettivamente e legittimamente sospeso fino a quel termine; se la sospensione non si è protratta, l'istanza non è necessaria.
- Quando il giudice di merito applica in modo improprio la formula della cessata materia del contendere, la Corte di cassazione verifica la sostanza della pronuncia in base alla motivazione, qualificandola secondo il reale presupposto giuridico adottato.
- Nel giudizio di legittimità, la cassazione può accogliere sia il ricorso principale sia quello incidentale quando entrambi colpiscono, sotto profili diversi, l'erronea qualificazione e applicazione della medesima disciplina processuale tributaria.
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