Cassazione Civile, Ordinanza n. 04003/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società che aveva chiesto di essere ammessa per euro 2.191.295,86 a titolo di compenso per un contratto di prestazione d'opera stipulato nel 2008 con una società poi fallita. Il contratto riguardava l'attività di valutazione e verifica della congruità tecnica dei lavori svolti da una terza società, nella quale la debitrice era socia di minoranza insieme al Comune. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo non provato il credito e fondando la decisione su più rationes: contratto in conflitto di interessi; nullità per motivo illecito comune, ritenuto coincidere con una illecita moltiplicazione dei ricavi e dei costi; dubbia liceità della causa concreta; indeterminabilità dell'oggetto; dubbia effettività delle prestazioni rese. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione degli artt. 1418 e 1345 c.c. per avere il tribunale ravvisato un motivo illecito non riconducibile alle ipotesi di nullità previste dalla legge; violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserita cattiva valutazione della prova testimoniale e mancata considerazione di deposizioni favorevoli; violazione dell'art. 2475-ter c.c. per avere qualificato come nullità, e non come annullabilità, il conflitto di interessi del rappresentante della società stipulante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non autosufficiente, oltre che diretto a sindacare il merito della valutazione delle prove; la censura ex art. 116 c.p.c. non era configurata perché non si denunciava l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto. Il secondo e il terzo motivo sono stati inoltre dichiarati inammissibili perché colpivano solo una delle autonome rationes decidendi poste a base del decreto, mentre la decisione di merito era sorretta da più ragioni indipendenti. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese, da versarsi in favore dello Stato, e l'atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla nullità del contratto, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile
invocato dalla ricorrente per contestare la nullità per motivo illecito comune; la Corte non decide nel merito della questione
citato dalla ricorrente per sostenere che la legge prevede la nullità solo per frode alla legge, non ai terzi
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o disapplica la regola di valutazione; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio
invocato per sostenere che il conflitto di interessi dell'amministratore comporterebbe annullabilità e non nullità del contratto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato indirettamente per ricordare che il sindacato sulla motivazione è oggi limitato ai ristretti casi di gravissimo vizio motivazionale
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
le spese processuali sono poste a favore dello Stato quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso indirizzata al Presidente dalla curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della curatela
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sono dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando si contesti che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o abbia disatteso una regola legale di valutazione; non è invece sufficiente lamentare una mera cattiva ponderazione delle risultanze istruttorie.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes decidendi autonome e ciascuna delle ragioni idonee da sola a sorreggere la decisione impugnata; se resta intatta anche solo una ratio autonoma, il ricorso difetta di interesse ed è inammissibile.
- La censura di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove non può essere proposta sotto forma di violazione di legge, salvo che la doglianza riguardi la falsa applicazione della regola legale di valutazione della prova.
- Nel giudizio di legittimità, le doglianze che richiedono una rivalutazione del materiale istruttorio devono rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, indicando compiutamente il contenuto delle prove asseritamente trascurate.
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