Cassazione Civile, Ordinanza n. 16433/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un ex dipendente chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento della società datrice di lavoro per il credito da trattamento di fine rapporto, con privilegio ex art. 2751 c.c. Il credito non era stato ammesso per carenza documentale. In opposizione, il tribunale ha respinto la domanda ritenendo che da un CUD prodotto dallo stesso opponente risultasse l'avvenuta erogazione del TFR nell'anno 2018. Il ricorrente ha proposto cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2697 c.c. e 115 e 132 c.p.c., oltre a omessa motivazione, sostenendo che il CUD non poteva valere come prova del pagamento in mancanza di quietanza sottoscritta dal lavoratore e che il documento, proveniente dal datore di lavoro, non avrebbe potuto essere scisso nel suo contenuto per ricavarne solo il riconoscimento del debito. La curatela intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la reale ratio decidendi del decreto impugnato, fondato non solo sul contenuto del CUD ma su un complessivo ragionamento presuntivo circa l'avvenuto pagamento del TFR. Ha inoltre osservato che, in generale, la sottoscrizione del lavoratore sui documenti fiscali relativi al rapporto di lavoro vale come quietanza degli importi indicati come corrisposti; e che lo stesso effetto può derivare anche dalla produzione in giudizio del CUD da parte del lavoratore, quando tale produzione sia usata a fini probatori, poiché essa implica accettazione del contenuto e conferma dell'esattezza dei dati riportati. È stato quindi disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Richiamato come base del privilegio invocato per il credito da TFR.
Deducibile come norma sulla disciplina del TFR, invocata dal ricorrente per contestare la decisione di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova circa il pagamento del credito.
Invocato per contestare la valutazione del documento fiscale come prova del pagamento.
Invocato per denunciare un vizio motivazionale del decreto impugnato.
La Corte richiama il ragionamento presuntivo seguito dal tribunale per ritenere provato il pagamento del TFR.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della decisione impugnata, limitandosi a proporre una diversa lettura astratta della prova o delle norme invocate.
- Un documento fiscale relativo al rapporto di lavoro, se prodotto dal lavoratore per avvalersene in giudizio, può essere valorizzato anche come elemento di quietanza o di accettazione del suo contenuto, non essendo decisivo il solo dato della mancanza di una firma espressa per quietanza quando il giudice fondi la decisione su un ragionamento complessivo e presuntivo.
- La prova del pagamento può essere desunta dal giudice di merito anche in via presuntiva, purché la motivazione dia conto degli elementi indiziari complessivamente valutati.
- La censura di violazione di legge non è conducente se, in realtà, mira a sostituire alla valutazione di merito del giudice una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16320/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16324/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16325/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16326/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16327/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16328/2022 del 20/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →